Sentenza del 06/07/2016 n. 13751 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava due cartelle, notificate il 25 giugno 2007, per maggiori imposte di registro e INVIM relative all’acquisto, registrato il 3 marzo 1995, di una quota di un immobile alberghiero. Il valore dichiarato di Lire 30.000.000 era stato rettificato in Lire 183.300.000; la Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza dell’11 maggio 2002 divenuta definitiva, aveva rideterminato il valore in Euro 39.897,33. Dopo l’avviso di liquidazione notificato ai coobbligati il 5 settembre 2006, M.M. aveva contestato le cartelle sostenendo che l’iscrizione a ruolo fosse decaduta. La CTP aveva accolto il ricorso richiamando il termine previsto dall’art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973. In appello l’Agenzia aveva dedotto che la notifica dell’avviso di liquidazione escludeva la decadenza e aveva prodotto tale documento. La CTR aveva dichiarato inammissibili sia l’argomento, qualificato come nuova eccezione ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992, sia la produzione documentale ai sensi dell’art. 58, comma 2. In Cassazione l’Agenzia ha denunciato la violazione degli artt. 57 e 58 e la contraddittorietà della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha stabilito che l’argomento sulla precedente notifica dell’avviso di liquidazione non costituiva una nuova eccezione in senso stretto, ma una difesa volta a contrastare la decadenza affermata dalla CTP e poteva quindi essere esaminato in appello. Ha inoltre ritenuto legittima, nel processo tributario, la produzione in appello dell’avviso di liquidazione, anche se preesistente e già nella disponibilità della parte in primo grado. Ha cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per un nuovo giudizio e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Non ha deciso definitivamente se le cartelle fossero tempestive né quale fosse l’importo dovuto.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il divieto di nuove eccezioni nel giudizio tributario di appello, previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, si riferisce esclusivamente alle eccezioni in senso stretto, rappresentate da quelle ragioni delle parti sulle quali il giudice non può esprimersi se manchi l'allegazione ad opera delle stesse, con la richiesta di pronunciarsi al riguardo.
Il divieto riguarda le eccezioni in senso stretto, non i fatti e gli argomenti difensivi con cui una parte contrasta la decisione di primo grado. L’Agenzia poteva quindi sostenere in appello che l’avviso di liquidazione notificato prima dell’iscrizione a ruolo escludeva la decadenza.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2
La produzione del documento in oggetto è legittima a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2, che, in deroga alla disciplina della produzione documentale in appello prevista dall'art. 345 c.p.c. , comma 3, per il giudizio ordinario (ammessa per i soli documenti non potuti produrre nel giudizio di primo grado per causa non imputabile alla parte) consente nel giudizio tributario di appello di produrre anche documenti preesistenti, nella disponibilità della parte sin dal giudizio di primo grado.
Nel processo tributario è consentito produrre documenti anche in appello, compresi quelli preesistenti e già disponibili durante il primo grado; la regola è più ampia di quella prevista per il giudizio ordinario dall’art. 345 c.p.c., comma 3.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 3
La disposizione era stata invocata dalla CTP per dichiarare decaduta l’Amministrazione dalla facoltà di iscrivere a ruolo. La Cassazione non ne ha risolto l’applicazione sostanziale: ha rinviato perché la CTR valuti la questione considerando anche la notifica dell’avviso di liquidazione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Sono le disposizioni processuali indicate dall’Agenzia per denunciare, rispettivamente, violazione di legge e contraddittorietà della motivazione; la Corte ha accolto il ricorso sulla base della corretta applicazione delle regole del processo tributario d’appello.
Codice di procedura civile, art. 345, comma 3
La produzione del documento in oggetto è legittima a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2, che, in deroga alla disciplina della produzione documentale in appello prevista dall'art. 345 c.p.c. , comma 3, per il giudizio ordinario (ammessa per i soli documenti non potuti produrre nel giudizio di primo grado per causa non imputabile alla parte) consente nel giudizio tributario di appello di produrre anche documenti preesistenti, nella disponibilità della parte sin dal giudizio di primo grado.
La disciplina ordinaria limita la produzione documentale in appello ai documenti che non si siano potuti produrre in primo grado per causa non imputabile alla parte; tale restrizione non impedisce la più ampia produzione ammessa dall’art. 58, comma 2, nel processo tributario.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario d’appello non ogni nuova argomentazione difensiva è una nuova eccezione: il divieto dell’art. 57 riguarda le eccezioni in senso stretto, mentre fatti e argomenti che contestano la decisione di primo grado possono essere sottoposti al giudice d’appello.
- Nel processo tributario si possono produrre documenti anche per la prima volta in appello, persino se preesistenti e già disponibili in primo grado, secondo l’art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.
- L’accoglimento del ricorso per cassazione per errori nella gestione delle difese o dei documenti in appello non determina necessariamente la decisione definitiva sul merito: la causa può essere rinviata affinché il giudice valuti nuovamente i fatti e la documentazione.
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