Cassazione Penale, Sentenza n. 33791/2023 del 01/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le imputate hanno proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che, nel confermare in gran parte la sentenza del Tribunale di Grosseto, aveva condannato le tre per bancarotta preferenziale (per la compensazione, operata dalle figlie/dipendenti, di crediti di lavoro con il prezzo di beni aziendali) e la sola Di Domenico anche per ricorso abusivo al credito (per la formazione di ricevute bancarie false). I motivi di ricorso sono tre: 1) censura sulla sussistenza della bancarotta preferenziale, per carenza di prova della lesione della par condicio creditorum e per la presunta irrilevanza del valore dei beni trasferiti; 2) censura sulla responsabilità per ricorso abusivo al credito, eccependo che le ricevute sarebbero state emesse per errore/accordo e non per dolo; 3) censura per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per lunga e corretta gestione e assenza di precedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Quanto al primo motivo, ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: la compensazione volontaria operata in fase di conclamato dissesto integra bancarotta preferenziale se finalizzata a favorire alcuni creditori a danno degli altri e l'intervento dell'INPS tramite il Fondo non esclude il pregiudizio, essendo l'INPS subentrato nella posizione dei lavoratori. Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta della Di Domenico perché essenzialmente volta a ottenere una rivalutazione del merito probatorio già compiuta dai giudici di merito; la Corte d'appello aveva motivatamente ritenuto non credibile l'ipotesi dell'errore. Sul terzo motivo, la Cassazione ha confermato che il riconoscimento delle attenuanti generiche non è automatico e richiede elementi positivi a favore, che non sono stati forniti; la Corte di appello aveva adeguatamente motivato il diniego in ragione della gravità del dolo e dell'atteggiamento fraudolento. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, i ricorsi vengono respinti e le ricorrenti sono condannate alle spese di procedimento e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. La decisione di merito (conferma delle condanne, salvo la riduzione della durata delle pene accessorie fallimentari operata in appello) resta confermata.
Norme richiamate
La compensazione volontaria è in linea di principio ammessa, ma può integrare bancarotta preferenziale se effettuata in fase di insolvenza per favorire alcuni creditori a danno di altri
Regola la compensazione in ambito fallimentare; la sua generalità non impedisce la rilevanza penale quando la compensazione avviene in stato di dissesto e arreca pregiudizio alla par condicio creditorum
art. 218 legge fallimentare (art. 218 l. fall.)
Norma che sanziona il ricorso abusivo al credito; la Corte ne ha applicato i principi ai casi in cui vengano emesse ricevute false per ottenere finanziamenti pur essendo l'impresa insolvente
Dispositivo sulle circostanze attenuanti generiche: il loro riconoscimento non è dovuto automaticamente ma richiede elementi positivi e motivazione
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di applicare somme alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Giurisprudenza di Cassazione citata (Sez. 5, n. 26412/2022; Sez. 5, n. 16983/2014; Sez. 5, n. 54502/2018; Sez. U, n. 12/2000; Sez. U, n. 8825/2016; Sez. 3, n. 24128/2021; Sez. 4, n. 32872/2022)
Richiamati principi consolidati: la compensazione in stato di insolvenza può costituire bancarotta preferenziale; per la configurazione di preferenza è necessario che altri crediti privilegiati risultino insoddisfatti; il giudice di legittimità controlla motivazione e legittimità, non la rivalutazione probatoria; il diniego delle attenuanti richiede motivazione basata sull'assenza di elementi positivi
Massime di principio
- La compensazione volontaria di crediti tra parti correlate, se effettuata in fase di dissesto o insolvenza e finalizzata a favorire alcuni creditori, può integrare bancarotta preferenziale anche se formalmente prevista dal codice civile: occorre valutare il momento della compensazione e l'effetto sulla par condicio creditorum
- L'intervento dell'INPS tramite il Fondo di Garanzia non elimina la lesione dell'interesse dei lavoratori: l'INPS subentra nella posizione creditoria e può dimostrare il pregiudizio alla massa fallimentare
- Per i reati collegati a operazioni bancarie (es. ricorso abusivo al credito), la formazione di documenti idonei a ingenerare credito quando l'impresa è già insolvente è elemento grave e difficilmente superabile con la sola teoria dell'errore se manca prova convincente
- Il giudice di legittimità non riconsidera liberamente la valutazione delle prove operata dai giudici di merito: i motivi che chiedono una rivalutazione probatoria sono inammissibili se non si fondano su vizi di motivazione o violazioni di legge
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede la prospettazione e la prova di elementi positivi a favore; la mera lunga attività professionale e l'assenza di precedenti non garantiscono automaticamente l'attenuante
- In casi di trasferimenti di beni a parenti durante la crisi d'impresa, la prova del reale valore di mercato e dell'effetto sul patrimonio fallimentare è cruciale: il valore ridotto dei beni non esclude automaticamente la responsabilità se il trasferimento ha comunque favorito persone legate all'imprenditore
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