Sentenza del 23/04/2020 n. 8084 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
P.P. aveva impugnato un preavviso di fermo amministrativo per omesso pagamento di cartelle esattoriali, denunciando la mancata notifica delle cartelle prodromiche. In primo grado la CTP respingeva il ricorso; la CTR del Veneto accoglieva l'appello del contribuente ma, sulla base di un errore di identificazione, dichiarava la contumacia di Equitalia Nomos ritenendo che, dal 1° ottobre 2006 in poi, le funzioni di riscossione fossero spettanti esclusivamente all'Agenzia delle Entrate e al nuovo soggetto Equitalia s.p.a., con conseguente estinzione della legittimazione processuale delle precedenti concessionarie. Equitalia Nord proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, la errata individuazione della parte, la conservazione della legittimazione processuale delle precedenti concessionarie ai sensi della riforma (successione ex lege) e la possibilità per le società di riscossione di costituirsi in giudizio con avvocati del libero foro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Equitalia Nord, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione per il riesame del merito e delle spese. La Corte ha ritenuto che la CTR abbia errato nel dichiarare la contumacia e nella valutazione della legittimazione: la riforma non ha estinto le anteriori concessionarie e queste, se parti nel giudizio di primo grado, conservano la legittimazione ad causam e ad processum (successione ex lege regolata dall'art. 111 c.p.c.), con possibile legittimazione concorrente del successore. Inoltre la Corte ha precisato che le società di riscossione, pur privatistiche, hanno natura sostanzialmente pubblica e non sono assoggettate al patrocinio esclusivo dell'Avvocatura dello Stato come le amministrazioni statali. Le questioni di merito relative a notifiche, decadenze e validità delle cartelle dovranno essere esaminate dalla CTR in diversa composizione.
Norme richiamate
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3 (conv. L. 2 dicembre 2005, n. 248)
Ha trasferito per legge le funzioni di riscossione alla nuova struttura (Agenzia/Equitalia s.p.a. e sue articolazioni), ma tale riforma non determina l'estinzione automatica delle precedenti concessionarie quanto alla loro legittimazione processuale: si realizza una successione ex lege nei rapporti controversi che va valutata ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (artt. 10, 19, 23, 57 e altri)
Stabilisce le parti legittimate nel processo tributario e le regole sulle notifiche e procedure dinanzi alle commissioni tributarie; la Corte richiama l'applicazione di tali norme nel determinare chi è parte e quale documentazione sulle notifiche debba essere valutata in sede di merito.
Codice di procedura civile (art. 110 e art. 111 c.p.c.)
Art. 110 riguarda la successione nel processo per morte o causa analoga; la Corte precisa invece che qui opera l'art. 111 c.p.c. per la successione ex lege nei rapporti controversi derivante da riforma normativa, con conservazione della legittimazione processuale delle parti originarie.
T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611 (R.D. n. 1611/1933)
Regola il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato in favore delle amministrazioni pubbliche; la Corte distingue tra amministrazioni statali e società di riscossione, ritenendo che a queste ultime non si applichi il patrocinio esclusivo obbligatorio dell'Avvocatura.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (artt. 23, 25 e altri)
Norme sul ruolo e sulla notifica delle cartelle di pagamento e sul calcolo degli interessi; la loro corretta applicazione e la verifica delle notifiche saranno oggetto del riesame di merito.
L. Fallimentare, art. 43
Principio per cui, per atti relativi a crediti antecedenti alla dichiarazione di fallimento, la notifica deve essere altresì indirizzata al contribuente fallito; consente al fallito, in certe ipotesi, di impugnare gli atti se il curatore non esercita tutela.
Codice civile (art. 2304 c.c., art. 2504-bis c.c.)
Richiamati in relazione alla responsabilità del socio illimitatamente responsabile e alla disciplina societaria: la Corte valuta l'effetto delle norme civili sulla legittimazione e sull'esecuzione tributaria.
D.L. 6 dicembre 2007, n. 248 (art. 36, comma 4-ter)
Norma sulla indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle; la Corte osserva che la disposizione opera a decorrere da specifiche date e va correttamente applicata temporalmente.
Massime di principio
- La riforma del servizio di riscossione (D.L. n.203/2005) comporta una successione ex lege nei rapporti controversi (art. 111 c.p.c.), ma non estingue automaticamente la legittimazione processuale delle precedenti concessionarie: chi è parte nel grado precedente conserva la legittimazione ad causam e ad processum.
- Il principio iura novit curia impone al giudice di conoscere e applicare d'ufficio la novella normativa che incide sulla titolarità delle funzioni di riscossione, correggendo eventuali errori di identificazione delle parti.
- Le società di riscossione, pur essendo societarie di diritto privato, possono avere natura sostanzialmente pubblica e non sono automaticamente soggette al patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato; pertanto possono, in linea generale, costituirsi con difensori abilitati del libero foro salvo diversa specifica previsione.
- Il giudice non può dichiarare la contumacia o la carenza di legittimazione di un soggetto non effettivamente parte nel giudizio: ogni contestazione sulla legittimazione deve basarsi sull'esatta identificazione delle parti e sulla normativa applicabile.
- In caso di fallimento la notifica degli atti impositivi relativi a crediti sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento deve essere indirizzata anche al contribuente fallito oltre che al curatore; in assenza di tutela da parte del curatore, il fallito può eccezionalmente esercitare la tutela giudiziaria.
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