Sentenza del 23/04/2020 n. 295 - Corte di Giustizia UE
IVA - Direttiva 2006/112/CE - Art. 2, paragrafo 1, lett. b) - Acquisto intracomunitario di beni - Art. 20 - Acquisizione del potere di disporre di un bene come proprietario - Operazione di acquisto e di rivendita a catena di beni con un trasporto intracomunitario unico - Possibilità di adottare decisioni atte a incidere sulla situazione giuridica del bene - Imputazione del trasporto - Trasporto in regime di sospensione dell'accisa - Effetti nel tempo delle sentenze interpretative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il rifiuto da parte dell'amministrazione tributaria ceca di riconoscere a Herst il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti di carburante trasportati da Herst stessa in regime di sospensione dall'accisa e rivenduti in una catena di operazioni con un unico trasporto intracomunitario. L'amministrazione ha qualificato tali acquisti come acquisti intracomunitari imputando il trasporto a una delle cessioni precedenti, negando così la detrazione. Herst invece sostiene che il luogo degli acquisti fosse la Repubblica Ceca in quanto acquisiva i beni ai fini della propria attività solo dopo la loro immissione in libera pratica e che, pertanto, i suoi acquisti dovessero essere considerati acquisti interni.
La decisione
La Corte di giustizia UE ha fornito una pronuncia interpretativa. Ha stabilito che l'art. 20 della direttiva 2006/112/CE deve intendersi nel senso che un soggetto passivo che effettua un unico trasporto intracomunitario di beni in regime di sospensione dall'accisa e che ha l'intenzione di acquistare quei beni una volta immessi in libera pratica nello Stato membro di destinazione acquisisce il potere di disporre dei beni come proprietario, purché possa adottare decisioni che incidono sulla situazione giuridica dei beni (in particolare la decisione di venderli). Tale intenzione e le altre circostanze fattuali devono essere valutate dal giudice nazionale nell'ambito di una valutazione globale per determinare a quale delle cessioni della catena imputare l'unico trasporto. Inoltre la Corte ha affermato che il regime di sospensione dell'accisa non è di per sé decisivo e che il principio costituzionale nazionale "in dubio mitius" non può essere applicato dal giudice nazionale per mantenere un'interpretazione favorevole al contribuente dopo che la Corte ha dichiarato tale interpretazione incompatibile con il diritto dell'Unione. La decisione ha quindi fornito criteri interpretativi ma ha rimesso al giudice nazionale l'applicazione concreta ai fatti, senza decidere definitivamente il merito favorevole o sfavorevole a Herst nel procedimento principale.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), art. 2, par. 1, lett. b)
Definisce l'acquisto intracomunitario di beni; la Corte chiarisce che l'acquisto intracomunitario si verifica quando l'acquirente ha acquisito il potere di disporre come proprietario e il bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro.
Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), art. 14, par. 1
La nozione di cessione come 'trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario' non si limita alla forma prevista dal diritto nazionale ma include ogni situazione di fatto che autorizzi la parte a disporre del bene come proprietaria.
Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), art. 20
Deve intendersi nel senso che chi effettua il trasporto intracomunitario unico di beni in sospensione d'accisa acquisisce potenzialmente il potere di disporre come proprietario se ha la possibilità di prendere decisioni che incidono sulla situazione giuridica dei beni; l'intenzione di acquistare e le circostanze fattuali vanno considerate per imputare il trasporto nella catena di cessioni.
Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), art. 138, par. 1
Prevede l'esenzione delle cessioni di beni spediti o trasportati nella Comunità; la giurisprudenza richiede una valutazione globale per imputare un trasporto unico a una sola cessione in catene di vendite.
Direttiva 2008/118/CE (regime generale delle accise)
Le norme sul regime di sospensione dell'accisa non incidono di per sé sulle condizioni che disciplinano il trasferimento del potere di disporre come proprietario ai fini della direttiva IVA.
Zákon n. 235/2004 Sb. (legge ceca IVA), art. 2, par. 1, lett. a), art. 13, par. 1, art. 72
Norme nazionali che definiscono la cessione e il diritto alla detrazione; il giudice nazionale deve interpretarle alla luce dell'interpretazione data dalla Corte di giustizia e valutare i fatti in conformità con la direttiva IVA.
Massime di principio
- In catene di cessioni con un unico trasporto intracomunitario occorre valutare globalmente tutte le circostanze per determinare a quale cessione imputare il trasporto; non esiste una regola automatica.
- Il fatto che il trasporto avvenga in regime di sospensione dell'accisa non determina automaticamente il momento del trasferimento del potere di disporre come proprietario ai fini IVA.
- Per qualificare l'acquisto come intracomunitario ai sensi dell'art. 20 è decisivo il trasferimento del potere di disporre come proprietario, che può avvenire anche senza consegna fisica; rilevano la possibilità di adottare decisioni sulla situazione giuridica del bene e fattori quali l'iniziativa del trasporto, chi lo ha pagato, chi ha emesso le fatture e chi poteva venderlo.
- L'intenzione dichiarata e documentabile di un trasportatore di acquistare i beni una volta immessi in libera pratica è una circostanza rilevante da considerare nella valutazione del momento del trasferimento del potere di disporre.
- I giudici nazionali non possono applicare un principio nazionale "in dubio mitius" per mantenere un'interpretazione favorevole al contribuente se la Corte di giustizia ha già escluso tale interpretazione: l'interpretazione della Corte si applica anche ai rapporti anteriori salvo eccezioni molto limitate.
- Nella pratica valutare elementi probatori concreti (contratti, documenti di trasporto, fatturazione, chi ha il margine commerciale, chi ha istruzioni sul bene, chi ha la disponibilità fisica e giuridica) è essenziale per stabilire se e quando il potere di disporre è stato trasferito.
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