Sentenza del 23/04/2020 n. 8065 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha recuperato a tassazione l'IVA detratta sugli acquisti per gli anni 2001-2002 ritenendo che le fatture riguardassero operazioni soggettivamente inesistenti poste in essere da societa 'cartiere' interposte per frodare l'IVA; la contribuente ha impugnato sostenendo tra l'altro la mancanza di assenza di vantaggi economici, l'effettiva organizzazione di alcune fornitrici e l'abitualita delle modalita operative, nonche la violazione della disciplina IVA e del corretto onere della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso della B. S.p.A. (motivi 2 e 3), ritenendo che la CTR non abbia adeguatamente motivato e non abbia esaminato aspetti decisivi quali l'insussistenza di vantaggi economici e la corretta applicazione della normativa comunitaria sulla detrazione dell'IVA; ha respinto il primo motivo (motivazione apparente) e assorbito il quarto; ha altresi accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia relativo all'omesso esame sulle sanzioni. La sentenza della CTR della Toscana è stata cassata e la causa rinviata alla stessa CTR in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972
Norme che regolano la detrazione dell'IVA e i presupposti soggettivi; la Corte richiama che la negazione della detrazione per fatture emesse da soggetti inesistenti e' possibile solo previa dimostrazione, su base oggettiva, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'evasione
D.Lgs. n. 546 del 1992
art. 36 comma 2 n.4; art. 61; art. 1 comma 2; art. 63
Riferimenti procedurali in materia di giurisdizione tributaria e motivazione delle sentenze; citati nel quadro delle censure sulla motivazione della CTR
Codice di procedura civile
art. 360 c.p.c. comma 1 nn. 3,4,5; art. 132 c.p.c. comma 2 n.4; art. 384 c.p.c. comma 2; art. 112 c.p.c.
Norme sul ricorso per cassazione e sui vizi di motivazione e omesso esame dei fatti decisivi; la Corte interpreta i limiti del sindacato di motivazione dopo la riforma
Costituzione
art. 111 comma 6 e 7; art. 11; art. 117
Principi sul giusto processo e sulla motivazione degli atti giurisdizionali; richiamati a supporto del controllo sulla completezza della motivazione e del rispetto delle norme comunitarie
Direttive comunitarie
Direttiva 77/388/CEE (art. 17 e ss.); Direttiva 2006/112/CE (art. 168 e ss.)
La Corte richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo cui la normativa UE ostacola la negazione della detrazione per fatture emesse da soggetti inesistenti, salvo dimostrazione oggettiva che il destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'evasione
Codice civile
Art. 2729 riferito ai mezzi di prova (citato dalla ricorrente); art. 2697 richiede che chi deduce fatti abbia l'onere di provarli: qui il contribuente deve dimostrare la propria non consapevolezza e la legittimita della fonte della detrazione se sussistono indizi di frode
Massime di principio
- L'Amministrazione deve provare, anche con elementi indiziari oggettivi, che l'operazione fatturata non e' effettivamente realizzata o che la fattura e' emessa da un soggetto inesistente; non e' sufficiente la mera contestazione formale.
- Se emergono indizi concreti e obiettivi di frode (assenza di struttura operativa del fornitore, rapporti immediati o anomali, mancanza di documentazione sui trasferimenti, evidenze di indagini penali) il cessionario puo' essere ritenuto al corrente o sospettoso e allora grava su di lui la prova di non essere consapevole.
- La presenza di acquisti effettuati a prezzi di mercato e l'esistenza di organizzazione apparente delle societa coinvolte sono elementi rilevanti a favore del contribuente e devono essere esaminati e motivati dal giudice; il loro mancato esame puo' comportare annullamento della decisione.
- Modalita di pagamento quali assegni commerciali non costituiscono di per se' prova di anomalia; il giudice deve valutare il contesto probatorio complessivo e non liquidare tali aspetti come apodittici.
- Il giudice d'appello deve motivare puntualmente su ciascun elemento indicato dalle parti; l'omesso esame di fatti decisivi costituisce vizio rilevante ai fini della cassazione.
- La disciplina e la giurisprudenza comunitarie impongono che la negazione del diritto alla detrazione per fatture di 'soggetti inesistenti' sia supportata da elementi oggettivi che dimostrino la consapevolezza del destinatario; non si possono imporre controlli ai cessionari oltre quelli ragionevoli.
- In presenza di elementi che possano far sorgere il sospetto di frode, il contribuente deve attivarsi per provare l'origine lecita della spesa e la propria buona fede, pena la perdita della detrazione.
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