Sentenza del 23/04/2020 n. 8067 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava per l'anno 2005 maggiori ricavi e imposte (IRES, IRAP, IVA) facendo applicazione degli studi di settore. La società ha impugnato sostenendo, tra l'altro, che l'Ufficio si era limitato all'applicazione degli studi di settore senza effettuare ulteriori verifiche "corroborative" e che il ridotto reddito dichiarato era giustificato dalla perdita della qualifica di concessionario, non sussistendo incrementi patrimoniali imputabili alla ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo in quanto la Commissione territoriale e la Commissione regionale avevano espressamente motivato la legittimità dell'accertamento basato sugli studi di settore, rilevando gravi incongruenze e l'assenza, da parte della società, di prove idonee a giustificare lo scostamento. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per erronea impugnazione della motivazione (richiamando la novellizzazione dell'art. 360 c.p.c. e il principio applicabile alla "doppia conforme" ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., comma 5), nonché per non avere la ricorrente indicato le divergenze fattuali tra la decisione di primo grado e quella di appello. La società è stata condannata al rimborso delle spese in favore dell'Agenzia (liquidate in Euro 5.200 oltre oneri) e alla possibile corresponsione del doppio contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies
Autorizza l'utilizzo degli studi di settore come metodo di accertamento induttivo del reddito; la Corte ha ritenuto legittimo il loro impiego in presenza di gravi incongruenze tra reddito dichiarato e quello desumibile dallo studio.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla presunta omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse invece esaminato la questione contestata.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e n. 5
Usato dalla ricorrente per censurare la motivazione; la Corte ha osservato che la disciplina dell'art. 360 c.p.c. è stata novellata e che la censura proposta non è più ammissibile nei termini invocati, nonché che il ricorrente non ha assolto l'onere di specificare le divergenze fattuali richieste in caso di "doppia conforme".
art. 348 ter c.p.c., comma 5
Nell'ipotesi di sentenza di primo grado e sentenza di appello conformi (doppia conforme), per attaccare la motivazione in Cassazione il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrare che esse sono tra loro diverse; la ricorrente non ha adempiuto a tale onere.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Prevede profili relativi al contributo unificato; la sentenza rileva la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- L'accertamento basato sugli studi di settore è legittimo quando sussistono gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dallo studio: in tali casi l'onere probatorio si sposta sul contribuente, che deve fornire elementi idonei a giustificare lo scostamento.
- Se il contribuente deduce che l'Ufficio si è limitato all'applicazione degli studi senza altre verifiche, occorre indicare e documentare concretamente quali ulteriori accertamenti sarebbero stati necessari e fornire prove alternative esplicative del reddito effettivo.
- In caso di 'doppia conforme' (prima e seconda istanza si conformano), il ricorso per Cassazione che contesta la motivazione è spesso inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto alla base delle due decisioni sono diverse: occorre comparare e differenziare espressamente le motivazioni dei due gradi di giudizio.
- Le doglianze per omessa pronuncia o motivazione insufficiente devono essere formulate con precisione, indicando gli specifici punti non valutati; l'assenza di questa specificazione espone al rigetto per inammissibilità.
- La perdita della qualifica commerciale (es. cessazione di un rapporto di concessionario) può giustificare una diminuzione del reddito solo se documentata in modo probante e compatibile con il resto delle operazioni patrimoniali e contabili del periodo impugnato.
- Il soccombente tributario può essere condannato alle spese e, in presenza dei presupposti normativi, può essere tenuto al versamento del doppio contributo unificato.
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