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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25487/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale impugnava la seconda ordinanza del giudice dell'esecuzione che, dopo una prima decisione di rigetto, aveva disposto la formazione del cumulo tra una pena già in esecuzione (sentenza 9 aprile 2018 della Corte di appello di Catania, irrevocabile dal 16 aprile 2019) e altri titoli. Il ricorrente deduceva: (i) inammissibilità dell'istanza perché reiterata senza elementi di novità e con il giudizio di legittimità ancora pendente, con rischio di contrasto di giudicati; (ii) errata esclusione del divieto di fungibilità previsto dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., poiché le detrazioni a titolo risarcitorio (ex art. 35-ter Ord. pen.) relative a periodi di detenzione anteriori alle condotte per cui si chiede il cumulo sono infungibili e non possono costituire credito di pena

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha richiamato la propria precedente sentenza (10/12/2023, depositata 10/03/2024) con la quale era stato già respinto il ricorso di Vacante contro la prima ordinanza, precisando che: (a) il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva e la conseguente rideterminazione della pena non implica che la differenza possa automaticamente tradursi in credito di pena con esclusione dell'art. 657, comma 4, c.p.p.; (b) l'art. 657, comma 4, c.p.p. limita la computabilità ai soli periodi di custodia cautelare e alle pene effettivamente espiate dopo la commissione del reato; (c) le detrazioni risarcitorie conseguenti a condizioni degradanti/inumane di detenzione mantengono la loro infungibilità se l'espiazione è avvenuta anteriormente al reato; ed (d) l'istanza reiterata, priva di novità e resa mentre il giudizio di legittimità era pendente, non poteva essere accolta. Sulla base di ciò l'ordinanza che aveva disposto la formazione del cumulo è stata annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 81, comma finale, cod. pen.

    Richiamato per il principio di unificazione dei titoli ai fini del cumulo; la norma è stata evocata come base normativa per l'unificazione dei titoli al primo titolo in esecuzione

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    Interpretato come divieto di "fungibilità" per le detrazioni: ai fini della formazione del cumulo esecutivo si computano solo i periodi di custodia cautelare sofferti e le pene effettivamente espiate dopo la commissione del reato; non è ammesso imputare a credito di pena periodi di detenzione anteriori alla commissione del reato né usare detrazioni risarcitorie pregresse come incentivo alla ripetizione del reato

  • art. 35-ter Ordinamento penitenziario

    Rinvio alle riduzioni di pena a titolo risarcitorio per condizioni detentive inumane o degradanti; la Corte ha stabilito che tali riduzioni restano infungibili se l'espiazione cui si riferiscono è antecedente alla commissione dei reati per i quali si chiede il cumulo

  • Sentenza Sez.1 n.54862 del 17/01/2018 (Molluso, Rv. 274971-01)

    Giurisprudenza richiamata per ribadire il principio che non può ammettersi la trasformazione del periodo di carcerazione precedente in una "riserva di impunità": la fungibilità non deve incentivare la commissione di nuovi reati e le riduzioni relative a periodi di detenzione anteriori restano non computabili come credito

Massime di principio

  • Un'istanza di formazione del cumulo reiterata senza elementi nuovi e con un giudizio di legittimità pendente è in genere inammissibile e può essere respinta o essere annullata in caso di contrasto con decisioni di legittimità già rese
  • L'art. 657, comma 4, c.p.p. limita la computabilità ai soli periodi di custodia cautelare e alle pene esplicate dopo la commissione del reato: non si può convertire tempo di detenzione anteriore in credito ai fini del cumulo
  • Le riduzioni di pena connesse a rimedi risarcitori per condizioni detentive inumane (art. 35-ter Ord. pen.) non sono automaticamente "fungibili" quando l'espiazione è anteriore alla commissione dei reati successivi; mantengono la loro infungibilità
  • Il giudice dell'esecuzione deve valutare l'interesse concreto del condannato alla formazione del cumulo; se il cumulo non produce vantaggi pratici (perché le pene relative sono già state interamente espiate anteriormente), manca l'interesse e la richiesta può essere rigettata
  • La giurisprudenza di legittimità tutela il principio deterrente evitando che meccanismi esecutivi producano effetti incentivanti alla commissione di reati trasformando pene già scontate in crediti utilizzabili per reati commessi successivamente

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