Cassazione Penale, Sentenza n. 25378/2024 del 27/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 20/09/2023 che aveva condannato Giacalone Giuseppe per il delitto a lui ascritto (citato in sentenza come art. 81, 646 cod. pen.). Il ricorrente ha impugnato tale sentenza in Cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione, con decisione del 21/05/2024, ha rilevato che in data 17/05/2024 le persone offese (Milazzo Leonarda e Trapani Francesca) hanno dichiarato di rimettere la querela e che il ricorrente ha formalmente accettato la remissione e dichiarato di aver risarcito integralmente la persona offesa. Ne consegue che il reato è estinto per remissione di querela; la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La sentenza impugnata aveva ritenuto l'imputato responsabile per il delitto richiamato; la Cassazione riporta la fattispecie contestata ma decide l'annullamento per estinzione del reato in forza della remissione della querela.
Remissione della querela (istituto)
La remissione della querela, formalmente resa dalle persone offese e accettata dall'imputato, ha determinato l'estinzione del reato perseguibile a querela e ha reso necessaria l'annullamento senza rinvio della sentenza penale impugnata; ciò emerge dalla valutazione effettuata dalla Corte nella decisione.
Massime di principio
- La remissione della querela da parte della persona offesa, se valida e formalmente acquisita nel procedimento, estingue il reato perseguibile a querela e può determinare l'annullamento della sentenza anche dopo condanna in grado di appello.
- Perché la remissione produca l'effetto estintivo è necessario che sia espressa dalle persone offese e, ove richiesto, accettata dall'imputato (o comunque ricorrano le condizioni previste dalla giurisprudenza), e che sia formalmente acquisita agli atti.
- L'estinzione del reato non impedisce che il giudice disponga l'addebito delle spese processuali a carico dell'imputato, se ritenuto necessario.
- In situazioni analoghe è opportuno documentare il risarcimento e la volontà delle persone offese di rimettere la querela con atti formali per consentire l'effetto estintivo e l'eventuale annullamento della sentenza.
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