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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25378/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 20/09/2023 che aveva condannato Giacalone Giuseppe per il delitto a lui ascritto (citato in sentenza come art. 81, 646 cod. pen.). Il ricorrente ha impugnato tale sentenza in Cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione, con decisione del 21/05/2024, ha rilevato che in data 17/05/2024 le persone offese (Milazzo Leonarda e Trapani Francesca) hanno dichiarato di rimettere la querela e che il ricorrente ha formalmente accettato la remissione e dichiarato di aver risarcito integralmente la persona offesa. Ne consegue che il reato è estinto per remissione di querela; la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81, 646 cod. pen.

    La sentenza impugnata aveva ritenuto l'imputato responsabile per il delitto richiamato; la Cassazione riporta la fattispecie contestata ma decide l'annullamento per estinzione del reato in forza della remissione della querela.

  • Remissione della querela (istituto)

    La remissione della querela, formalmente resa dalle persone offese e accettata dall'imputato, ha determinato l'estinzione del reato perseguibile a querela e ha reso necessaria l'annullamento senza rinvio della sentenza penale impugnata; ciò emerge dalla valutazione effettuata dalla Corte nella decisione.

Massime di principio

  • La remissione della querela da parte della persona offesa, se valida e formalmente acquisita nel procedimento, estingue il reato perseguibile a querela e può determinare l'annullamento della sentenza anche dopo condanna in grado di appello.
  • Perché la remissione produca l'effetto estintivo è necessario che sia espressa dalle persone offese e, ove richiesto, accettata dall'imputato (o comunque ricorrano le condizioni previste dalla giurisprudenza), e che sia formalmente acquisita agli atti.
  • L'estinzione del reato non impedisce che il giudice disponga l'addebito delle spese processuali a carico dell'imputato, se ritenuto necessario.
  • In situazioni analoghe è opportuno documentare il risarcimento e la volontà delle persone offese di rimettere la querela con atti formali per consentire l'effetto estintivo e l'eventuale annullamento della sentenza.

Testo integrale

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