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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25316/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava, fra gli altri motivi, la violazione di legge per errata applicazione della disciplina in tema di recidiva; il giudice ha ritenuto non manifestamente infondato il secondo motivo, avendo consultato il certificato del casellario giudiziale. Tuttavia la decisione è stata determinata dalla sopravvenuta estinzione dei reati per prescrizione maturata in data 28/03/2024 (con riguardo anche ai periodi di sospensione), che ha reso necessario annullare la sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione sopravvenuta al giudicato impugnato (28/03/2024). Il motivo relativo alla recidiva non è stato dichiarato manifestamente infondato, ma l'effetto decisivo è stato la dichiarazione di estinzione per prescrizione; il collegio ha inoltre precisato che, essendo il ricorso ammissibile, si è formato il rapporto processuale che ha consentito di rilevare la causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Applicato per affermare che il giudice dell'impugnazione può rilevare e dichiarare cause di non punibilità sopravvenute (quali la prescrizione) purché il ricorso sia ammissibile; se il ricorso fosse inammissibile non si forma il rapporto di impugnazione e tale accertamento non sarebbe possibile.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato si perfeziona dopo la sentenza impugnata, il giudice dell'impugnazione può dichiararla e pronunciarsi sull'estinzione del reato solo se il ricorso è ammissibile (si è formato il rapporto di impugnazione).
  • L'inammissibilità del ricorso impedisce la formazione del rapporto processuale e quindi preclude al giudice di rilevare cause di non punibilità sopravvenute.
  • La sopravvenuta estinzione per prescrizione può determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quando l'effetto estintivo riguarda i reati ascritti; non è sempre necessario il rinvio a diverso giudice.
  • In contestazioni relative alla recidiva, è opportuno acquisire e valutare il certificato del casellario giudiziale: l'assenza di un esame corretto può rendere un motivo di impugnazione non manifestamente infondato.
  • Nel calcolo della prescrizione occorre considerare i periodi di sospensione e ogni evento processuale sopravvenuto che incida sulla decorrenza dei termini; questi elementi possono ribaltare l'esito dell'impugnazione anche se altri motivi di ricorso non fossero integralmente accolti.

Testo integrale

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