Cassazione Penale, Sentenza n. 25401/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva accolto l'appello del P.M. e disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (detenzione di circa 2 kg di marijuana). La gravità indiziaria era fondata su conversazioni intercettate mediante captatore informatico autorizzate in altro procedimento per tentato omicidio a carico di diverso indagato. La difesa ha censurato l'utilizzabilità di tali intercettazioni in altro procedimento, richiamando i principi delle Sezioni Unite "Cavallo" (n. 51/2019) e sostenendo la violazione dell'art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen., nonché l'assenza di motivazione sull'indispensabilità e la mancata corretta trascrizione/iscrizione degli atti tra procedimenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente all'interpretazione e all'ambito di operatività dell'art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen., ritenendo errata l'interpretazione adottata dal Tribunale di Catanzaro. La Corte ha stabilito che le restrizioni previste dal comma 1-bis si riferiscono esclusivamente alle "intercettazioni tra presenti" registrate con captatore informatico; per tali intercettazioni l'utilizzo in procedimenti diversi è ammesso solo se riguardano i delitti indicati dall'art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen. Per le comunicazioni non riconducibili a "intercettazioni tra presenti" (es. chiamate vocali o chat tra due persone) acquisite tramite captatore, vale la clausola di salvezza iniziale del comma 1-bis che rinvia alle condizioni del comma 1: tali risultanze possono quindi essere utilizzate in altro procedimento solo se risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei reati per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (e per i reati ricompresi nella deroga del comma 1, secondo la previgente disciplina). L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio, con l'indicazione di verificare la natura delle conversazioni (tra presenti o no) e, in caso di utilizzo, motivare sulla rilevanza e indispensabilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 4 e art. 80, d.P.R. 309/90 (Testo unico stupefacenti)
Norme sostanziali contestate: rilevano per qualificare il reato di detenzione di sostanza stupefacente e per la contestazione penale; la Corte le riporta come oggetto dell'accusa ma l'esame è incentrato sull'utilizzabilità delle intercettazioni a supporto di tale accusa.
art. 270 cod. proc. pen., comma 1
Prevede deroghe al generale divieto di utilizzazione extraprocedimentale delle intercettazioni per la prova di reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e per i reati indicati originariamente dall'art. 266; la Corte ricorda che, ai sensi del comma 1, l'utilizzo è ammesso solo se le risultanze sono "rilevanti e indispensabili".
art. 270 cod. proc. pen., comma 1-bis
Nuova disciplina specifica per le intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico: la Corte interpreta la clausola iniziale di salvezza come riferibile solo alle intercettazioni NON "tra presenti"; invece per le "intercettazioni tra presenti" il comma 1-bis limita l'utilizzo in altro procedimento ai soli delitti indicati nell'art. 266, comma 2-bis, e richiede la condizione dell'indispensabilità.
art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Indica l'elenco dei reati particolarmente gravi (collegati a criminalità organizzata, terrorismo, reati contro la pubblica amministrazione ecc.) per i quali il legislatore ha permesso, in via straordinaria, l'utilizzabilità delle intercettazioni tra presenti acquisite con captatore: la Corte ritiene che il comma 1-bis riferisca tale deroga esclusivamente alle intercettazioni tra presenti.
art. 12 cod. proc. pen. (connessione)
Richiamato in relazione ai principi della sentenza Cavallo: solo la connessione qualifcata ex art.12 (collegamento sostanziale tra reati) può giustificare l'attrazione di un reato nel decreto autorizzativo originario; il mero collegamento investigativo non basta.
Sezioni Unite "Cavallo" (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019)
Principio giurisprudenziale richiamato: il mero collegamento investigativo non è sufficiente per estendere l'autorizzazione alle intercettazioni ad ulteriori fatti emersi; è necessaria una connessione qualificata ex art.12 cod. proc. pen. La Corte richiama e applica tali criteri quando rilevante.
Costituzione, art. 15
Richiamato come garanzia della riservatezza delle comunicazioni: la Corte sottolinea la necessità di bilanciare la tutela della riservatezza con l'interesse pubblico alla repressione dei reati; la limitazione del legislatore all'utilizzo delle intercettazioni tra presenti si giustifica con l'elevata invasività del captatore.
Costituzione, art. 3
Citamata nella prospettazione, dal P.G., di possibile questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento; la Corte ritiene che non sussistano i presupposti per sollevare la questione.
d.lgs. n. 216/2017 e d.l. n. 161/2019 (novellazioni normative sul captatore)
Richiamate come tappe legislative dell'evoluzione normativa: la Corte espone che la riforma del 2017 introdusse il limite di utilizzabilità salvo indispensabilità per reati con arresto in flagranza; la successiva novella del 2019 ha ampliato alcune deroghe ma va interpretata in coerenza con i principi di garanzia e con la sentenza Cavallo.
d.l. n. 105/2023 convertito in L. n. 137/2023
Modifica del primo comma dell'art. 270 intervenuta successivamente e non applicabile al caso di specie (operante solo per procedimenti iscritti dopo l'entrata in vigore).
Massime di principio
- Le intercettazioni operate con captatore informatico non possono automaticamente circolare tra procedimenti: è necessario distinguere tra 'intercettazioni tra presenti' e comunicazioni non tra presenti (es. chiamate o chat).
- L'art. 270, comma 1-bis, limita l'utilizzo extra-procedimentale delle intercettazioni 'tra presenti' acquisite con captatore ai soli reati indicati nell'art. 266, comma 2-bis; per tali casi l'utilizzo in altro procedimento richiede che le risultanze siano rilevanti e indispensabili.
- Per le comunicazioni acquisite con captatore che non costituiscono 'intercettazioni tra presenti' (es. conversazioni tra due persone via chiamata o messaggistica), vale la clausola di salvezza del comma 1-bis che rinvia alle condizioni del comma 1: l'utilizzo in altro procedimento è possibile solo se le risultanze sono rilevanti e indispensabili per i reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (e secondo la disciplina derogata applicabile al momento).
- La mera 'connessione investigativa' non è sufficiente per estendere un'autorizzazione a intercettare ad altri fatti o reati; occorre verificare la connessione qualificata ex art. 12 cod. proc. pen. secondo il principio Cavallo.
- La migrazione probatoria delle intercettazioni deve essere motivata espressamente quanto all'indispensabilità e alla rilevanza specifica delle conversazioni rispetto al reato perseguito nel procedimento ricevente.
- Il giudice che deve valutare la cautela deve analizzare la natura tecnica e fattuale delle intercettazioni (se sono 'tra presenti' o no) e, in caso di utilizzo, motivare puntualmente sulla loro rilevanza e indispensabilità; in mancanza, le risultanze devono essere escluse.
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