Cassazione Penale, Sentenza n. 25331/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Patti del 09/06/2023. Con il terzo motivo (per Patricò) e il quarto motivo (per Marotta), sostanzialmente sovrapponibili, hanno dedotto la carenza di motivazione in ordine alla richiesta applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (riduzione di pena per collaborazione/attenuante), ritenendo la questione non manifestamente infondata. Inoltre è stata fatta valere la questione della prescrizione del reato, essendo la condotta contestata commessa il 08/03/2016.
La decisione
La Corte ha ritenuto i motivi in esame non manifestamente infondati e ha rilevato che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché i reati ascritti risultano estinti per prescrizione. La Corte ha precisato che la causa estintiva può essere rilevata solo se il ricorso non è inammissibile, perché solo con l'instaurarsi di un valido rapporto di impugnazione è possibile dichiarare cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; avendo accertato l'ammissibilità/validità dell'impugnazione, ha dichiarato l'estinzione per prescrizione e ha annullato la sentenza di merito senza rinvio.
Norme richiamate
La questione concernente l'applicazione di questa norma (attenuante o modifica di pena) è stata sollevata come punto di carenza di motivazione; la Corte ha ritenuto che tale motivo non fosse manifestamente infondato e pertanto meritevole di esame nel quadro del ricorso.
La Corte ha interpretato l'art. 129 nel senso che solo quando il ricorso sia ammissibile e si sia formato un valido rapporto di impugnazione la corte può rilevare e dichiarare cause di non punibilità (fra cui la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata). Se il ricorso fosse inammissibile, ciò precluderebbe la possibilità di dichiarare tali cause.
Massime di principio
- Se un ricorso è ammissibile, la corte d'appello/di legittimità può rilevare d'ufficio o dichiarare cause di estinzione del reato sopravvenute (es. prescrizione) anche se maturate dopo la sentenza impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e quindi esclude la possibilità per la corte di dichiarare cause di non punibilità sopravvenute rispetto alla decisione impugnata.
- La mancanza di motivazione circa l'applicazione di una norma mitigante (es. art. 131-bis c.p.) può costituire motivo non manifestamente infondato di impugnazione e va esaminata dall'organo giudicante.
- Quando la corte accerta che il reato è estinto per prescrizione, può annullare la sentenza senza rinviare la causa al giudice di merito.
- In casi simili è importante valutare preliminarmente l'ammissibilità del ricorso: se ammissibile, sollevare e documentare tempestivamente la prescrizione o lacune motivazionali sulle misure attenuanti aumenta le chance di ottenere l'annullamento per estinzione del reato.
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