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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25331/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Patti del 09/06/2023. Con il terzo motivo (per Patricò) e il quarto motivo (per Marotta), sostanzialmente sovrapponibili, hanno dedotto la carenza di motivazione in ordine alla richiesta applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (riduzione di pena per collaborazione/attenuante), ritenendo la questione non manifestamente infondata. Inoltre è stata fatta valere la questione della prescrizione del reato, essendo la condotta contestata commessa il 08/03/2016.

La decisione

La Corte ha ritenuto i motivi in esame non manifestamente infondati e ha rilevato che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché i reati ascritti risultano estinti per prescrizione. La Corte ha precisato che la causa estintiva può essere rilevata solo se il ricorso non è inammissibile, perché solo con l'instaurarsi di un valido rapporto di impugnazione è possibile dichiarare cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; avendo accertato l'ammissibilità/validità dell'impugnazione, ha dichiarato l'estinzione per prescrizione e ha annullato la sentenza di merito senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La questione concernente l'applicazione di questa norma (attenuante o modifica di pena) è stata sollevata come punto di carenza di motivazione; la Corte ha ritenuto che tale motivo non fosse manifestamente infondato e pertanto meritevole di esame nel quadro del ricorso.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La Corte ha interpretato l'art. 129 nel senso che solo quando il ricorso sia ammissibile e si sia formato un valido rapporto di impugnazione la corte può rilevare e dichiarare cause di non punibilità (fra cui la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata). Se il ricorso fosse inammissibile, ciò precluderebbe la possibilità di dichiarare tali cause.

Massime di principio

  • Se un ricorso è ammissibile, la corte d'appello/di legittimità può rilevare d'ufficio o dichiarare cause di estinzione del reato sopravvenute (es. prescrizione) anche se maturate dopo la sentenza impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e quindi esclude la possibilità per la corte di dichiarare cause di non punibilità sopravvenute rispetto alla decisione impugnata.
  • La mancanza di motivazione circa l'applicazione di una norma mitigante (es. art. 131-bis c.p.) può costituire motivo non manifestamente infondato di impugnazione e va esaminata dall'organo giudicante.
  • Quando la corte accerta che il reato è estinto per prescrizione, può annullare la sentenza senza rinviare la causa al giudice di merito.
  • In casi simili è importante valutare preliminarmente l'ammissibilità del ricorso: se ammissibile, sollevare e documentare tempestivamente la prescrizione o lacune motivazionali sulle misure attenuanti aumenta le chance di ottenere l'annullamento per estinzione del reato.

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