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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25324/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno dedotto, con motivi sovrapponibili, la violazione di legge e la nullità della sentenza per difetto di capacità del giudice richiamando l'art. 33 cod. proc. pen. (ossia la mancata imparzialità o incapacità del giudice). Inoltre la questione ha portato a esaminare se, nel frattempo, i reati ascritti fossero estinti per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto che il primo motivo (difetto di capacità del giudice ex art. 33 c.p.p.) non fosse manifestamente infondato e ha proceduto ad esaminare la causa estintiva della prescrizione. Ha rilevato che i reati commessi in data 07/03/2015 (Mastrandrea) e 20/02/2015 (Calanni) sono estinti per prescrizione sopraggiunta dopo la pronuncia impugnata. Poiché i ricorsi non erano inammissibili (si era formato valido rapporto di impugnazione), la Corte ha potuto dichiarare la causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 33 cod. proc. pen.

    Il difetto di capacità del giudice è stato prospettato come motivo di nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto che tale motivo non fosse manifestamente infondato e quindi meritevole di esame.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato la norma che consente di rilevare e dichiarare cause di non punibilità sopravvenute (fra cui la prescrizione) solo se esiste un valido rapporto di impugnazione (ossia il ricorso non è inammissibile). Avendo il ricorso formato tale rapporto, la Corte ha potuto accertare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.

  • prescrizione del reato (causa estintiva)

    La prescrizione sopravvenuta ha estinto i reati ascritti ai ricorrenti; tale estinzione ha comportato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Se un ricorso è ammissibile e forma valido rapporto di impugnazione, la Corte può rilevare e dichiarare cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione) anche se maturate dopo la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
  • L'inammissibilità del ricorso impedisce la formazione del rapporto di impugnazione e, quindi, preclude alla Corte la possibilità di dichiarare cause di non punibilità sopravvenute.
  • La deduzione di nullità per difetto di capacità del giudice (art. 33 c.p.p.) deve essere valutata e non può essere automaticamente respinta se non manifestamente infondata; se detta questione è fondata, può aprire la strada ad ulteriori accertamenti sulle conseguenze penali (anche sulla prescrizione).
  • Quando la prescrizione estingue il reato prima che la decisione di ultimo grado diventi definitiva, la Corte può annullare senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato.
  • In casi simili conviene verificare tempestivamente l'ammissibilità dell'impugnazione: solo una impugnazione valida permette alla Corte di pronunciarsi su eventi sopravvenuti che estinguono la punibilità.

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