Cassazione Civile, Ordinanza n. 26618/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (previdenza)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento ispettivo e dal conseguente avviso di addebito emessi in relazione a prestazioni lavorative rese da numerosi dipendenti della cooperativa. Nei giudizi di merito le opposizioni della cooperativa e del legale rappresentante erano state rigettate perché i rapporti di lavoro erano stati ritenuti subordinati, pur essendo stati formalizzati come tipologie negoziali diverse. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'ente previdenziale non avesse provato la subordinazione di alcuni rapporti oggetto di accertamento; 2) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all'illegittimità dell'avviso di addebito emesso mentre era pendente l'impugnazione del verbale ispettivo, in asserita violazione dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46 del 1999; 3) vizio motivazionale sulla medesima questione. La Corte di cassazione ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a una rivalutazione del merito, poiché la Corte territoriale aveva già accertato positivamente la subordinazione dei rapporti; ha inoltre rilevato che il secondo motivo era infondato perché la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato il profilo dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46 del 1999 e lo aveva respinto; quanto al terzo motivo, lo ha dichiarato non spendibile in presenza di doppia conforme ai sensi dell'art. 348-ter, quarto comma, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva respinto le opposizioni al verbale di accertamento e all'avviso di addebito, ritenendo provata la natura subordinata dei rapporti di lavoro contestati e infondata la censura relativa alla pretesa illegittimità dell'avviso emesso in pendenza dell'impugnazione del verbale ispettivo. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione della regola sull'onere della prova è configurabile solo se il giudice di merito abbia erroneamente individuato la parte onerata; non può essere dedotta per contestare l'apprezzamento delle prove quando il giudice abbia già accertato il fatto controverso.
art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46 del 1999
La censura fondata sulla pretesa violazione della norma è stata ritenuta infondata perché la Corte di merito aveva espressamente esaminato il motivo e lo aveva respinto.
art. 348-ter, quarto comma, c.p.c.
Il vizio motivazionale non è deducibile in cassazione quando vi sia doppia decisione di merito conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato quale disposizione che ha inserito nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 il comma 1-quater.
Massime di principio
- La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se si contesta l'erronea individuazione del soggetto onerato della prova; se il giudice di merito ha già ritenuto provato il fatto, la doglianza si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito.
- Quando la sentenza di merito abbia esaminato espressamente un motivo di gravame e lo abbia respinto, non sussiste omessa pronuncia.
- In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale non è spendibile in cassazione nei limiti stabiliti dall'art. 348-ter, quarto comma, c.p.c.
- La deduzione della violazione di una norma processuale o sostanziale non può essere utilizzata per ottenere un nuovo giudizio di merito sulle risultanze istruttorie.
- Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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