Cassazione Civile, Ordinanza n. 29557/2024 del 15/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
La controversia origina da un contratto di leasing immobiliare relativo a beni siti in Lecce. La società concedente, agendo per il tramite di procuratore, ha chiesto in giudizio la declaratoria di risoluzione del contratto e il rilascio degli immobili, deducendo l’inadempimento dell’utilizzatrice per mancato pagamento dei canoni. La controparte ha eccepito l’improcedibilità per mancato esperimento della mediazione e ha sostenuto che, trattandosi di leasing traslativo, dovesse applicarsi l’art. 1526 c.c., con conseguente restituzione dei canoni versati. Dopo la conferma in appello della decisione di primo grado, il successore della società utilizzatrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 5 e 8 d.lgs. 28/2010, sostenendo che nella mediazione demandata la condizione di procedibilità richiederebbe la partecipazione effettiva delle parti e non basti la sola comparizione con dichiarazione di indisponibilità; 2) nullità per ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., assumendo che la domanda introduttiva mirasse solo al rilascio del bene e non anche alla risoluzione del contratto, pronunciata d’ufficio; 3) violazione dell’art. 1526 c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto proponibile la domanda del concedente senza previa restituzione del bene e senza accertare compiutamente la natura traslativa del leasing, nonostante l’asserito diritto dell’utilizzatrice alla restituzione dei canoni versati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, anche nella mediazione demandata, la condizione di procedibilità è soddisfatta con l’avvio della procedura e la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, potendo la parte limitarsi a dichiarare di non voler proseguire, senza che sia necessario un impegno positivo alla mediazione. Ha respinto il secondo motivo osservando che la domanda di rilascio del bene, fondata sull’allegato inadempimento dell’utilizzatrice e sul mancato pagamento dei canoni, implicava necessariamente la volontà di ottenere la risoluzione del contratto, sicché non vi era ultrapetizione. Ha rigettato anche il terzo motivo, richiamando la giurisprudenza sulle Sezioni Unite in tema di leasing traslativo: in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, la restituzione del bene è presupposto necessario affinché operi il meccanismo restitutorio ex art. 1526 c.c. e si possa determinare l’equo compenso e l’eventuale restituzione delle rate. Poiché la riconsegna del bene non era avvenuta, la domanda di restituzione dei canoni non poteva essere accolta. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e al pagamento delle somme previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli ulteriori oneri processuali.
Norme richiamate
Indicato come rito introduttivo del giudizio di primo grado promosso dalla concedente.
Rilevante per la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria; la Corte conferma che la partecipazione al primo incontro e la dichiarazione di non voler proseguire bastano a soddisfarla.
La struttura della norma, con primo incontro preliminare e successiva eventuale fase di mediazione effettiva, consente di ritenere esperita la mediazione quando la parte compare e dichiara di non voler procedere oltre.
Non vi è ultrapetizione se la domanda di rilascio del bene, basata sull’inadempimento, implica logicamente la richiesta di risoluzione del contratto.
Nella risoluzione del leasing traslativo anteriore alla L. 124/2017 si applica in via analogica; la restituzione del bene è presupposto del meccanismo restitutorio e della determinazione dell’equo compenso.
La conferma della proposta ex art. 380-bis comporta la possibilità di condanna per responsabilità aggravata e abuso del processo.
Consente l’irrogazione di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende quando la decisione finale coincide con la proposta.
La definizione del giudizio conforme alla proposta legittima l’applicazione delle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Nella mediazione demandata la condizione di procedibilità è soddisfatta quando la parte introduce la procedura e compare al primo incontro davanti al mediatore, potendo dichiarare di non voler proseguire; non è richiesto un consenso effettivo alla mediazione né un impegno positivo a discuterne il merito.
- La volontà di ottenere la risoluzione del contratto può essere desunta implicitamente dalla domanda di rilascio del bene fondata sull’allegato inadempimento, sicché non sussiste ultrapetizione se il giudice qualifica la domanda come presupponente la risoluzione.
- Nel leasing traslativo risolto per inadempimento dell’utilizzatore, per i rapporti anteriori alla L. 124/2017 si applica in via analogica l’art. 1526 c.c., con tutela dell’equilibrio contrattuale e divieto di locupletazione del concedente.
- La restituzione del bene da parte dell’utilizzatore è condizione di efficacia del meccanismo restitutorio in favore di quest’ultimo: solo dopo la riconsegna può essere determinato l’equo compenso e può operare l’eventuale restituzione delle rate o la regolazione dell’indennità pattuita.
- Quando la decisione finale conferma la proposta definitoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le sanzioni per responsabilità aggravata previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
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