Cassazione Civile, Ordinanza n. 08826/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da diversi rapporti bancari di apertura di credito in conto corrente, assistiti da fideiussioni solidali e illimitate, nei quali i correntisti e i garanti contestavano addebiti per spese, competenze, giorni valuta, capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissioni sul massimo scoperto e interessi ultralegali. In primo grado il giudice aveva accertato l’invalidità di alcune clausole e aveva operato compensazioni tra i saldi dei diversi rapporti, giungendo a un saldo finale favorevole alla banca. In appello erano stati accolti sia l’appello principale sia l’incidentale, con rideterminazione degli importi e conferma che alcune questioni, tra cui la nullità delle fideiussioni, non erano state oggetto di gravame. Con il ricorso per cassazione il soccombente deduceva tre motivi: 1) violazione di numerose norme civilistiche, costituzionali, antitrust e processuali, sostenendo la rilevabilità d’ufficio della nullità delle fideiussioni omnibus per contrasto con la disciplina antitrust; 2) violazione delle norme sul rito ordinario, lamentando la gestione delle preclusioni e la mancata considerazione delle doglianze già svolte; 3) violazione delle norme sulla compensazione, contestando la rideterminazione dei rapporti e l’uso della compensazione tra soggetti diversi e in presenza di altro giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in sintesi, che il primo motivo non superava il rilievo di mancata riproposizione in appello della questione sulla nullità delle fideiussioni e, comunque, tendeva a prospettare una nullità dell’intero contratto anziché delle singole clausole; ha richiamato il principio per cui la nullità antitrust delle fideiussioni a valle riguarda soltanto le clausole riproduttive dello schema vietato, salvo prova di una diversa volontà contrattuale, e l’estensione all’intero negozio richiede prova della parte interessata. Il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti non specificamente diretti contro la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma sostanzialmente rivolti contro la decisione di primo grado; inoltre, sul tema della compensazione la censura non affrontava la motivazione della corte territoriale né dimostrava l’attualità dell’interesse ad agire in relazione all’altro giudizio. Non sono state liquidate spese per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 2, 14, 20 e 33, l. n. 287/1990
La nullità rilevante in materia antitrust riguarda le clausole che riproducono l’intesa vietata, non necessariamente l’intero contratto.
art. 101 TFUE
La disciplina antitrust dell’Unione è richiamata come parametro di invalidità delle fideiussioni a valle di intese restrittive.
La nullità è parziale e si estende all’intero contratto solo se risulta che le parti non lo avrebbero concluso senza le clausole colpite.
La nullità è richiamata come questione teoricamente rilevabile d’ufficio, ma nei limiti della domanda e delle allegazioni rilevanti.
Il ricorrente deve indicare specificamente il contenuto degli atti e delle decisioni rilevanti per consentire il controllo sulla dedotta formazione del giudicato interno.
Le censure sul rito sono inammissibili se non colpiscono la ratio decidendi della sentenza di appello.
Le preclusioni processuali richiamate non bastano se il motivo non è specificamente riferito alla motivazione della decisione impugnata.
artt. 1243, 35, 350, 274 e 40 c.p.c.
La compensazione va censurata confrontandosi con la motivazione concreta della sentenza d’appello e con l’attualità dell’interesse ad impugnare.
artt. 1243, 35, 350, 274 e 40 c.p.c.
Richiamato nel contesto della doglianza processuale sulla trattazione delle questioni e dei rapporti tra giudizi.
artt. 1243, 35, 350, 274 e 40 c.p.c.
La censura deve investire la motivazione effettiva dell’appello, non limitarsi a reiterare contestazioni di primo grado.
artt. 1243, 35, 350, 274 e 40 c.p.c.
Richiamato in relazione alla gestione di più giudizi e alla non dimostrata incidenza di altro processo sulla compensazione.
artt. 1243, 35, 350, 274 e 40 c.p.c.
Invocato nel quadro delle questioni processuali sul coordinamento tra procedimenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamata quale fonte dell’introduzione dell’obbligo di ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nei contratti di fideiussione a valle di intese anticoncorrenziali, la nullità colpisce normalmente solo le singole clausole riproduttive dello schema vietato, non l’intero negozio, salvo prova concreta che il contratto non sarebbe stato concluso senza quelle clausole.
- L’estensione della nullità parziale all’intero contratto è un’eccezione che deve essere allegata e provata dalla parte che la invoca, non potendosi presumere in via astratta.
- In cassazione il motivo deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; sono inammissibili le censure che si limitano a reiterare contestazioni rivolte alla decisione di primo grado o che non attaccano la motivazione effettiva dell’appello.
- Per poter dedurre una violazione processuale o una questione di giudicato interno è necessario indicare specificamente gli atti e il contenuto delle decisioni rilevanti, ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c.
- La censura sulla compensazione tra crediti deve dimostrare in modo puntuale l’errore della decisione impugnata e l’attualità dell’interesse a impugnare, specie quando vi siano profili di sovrapposizione con altri giudizi.
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