Cassazione Civile, Ordinanza n. 36530/2021 del 24/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un accordo individuale del 2006, stipulato nell'ambito di un trasferimento lavorativo da Trieste a Milano, con cui la società si impegnava a corrispondere al dipendente un compenso forfettario annuo lordo di euro 7.000,00, poi erogato fino ad aprile 2018 e successivamente sospeso. Il lavoratore ha agito per ottenerne l'accertamento del diritto e la condanna al pagamento; i giudici di merito hanno accolto la domanda, interpretando il patto nel senso che il compenso fosse collegato al trasferimento del luogo di lavoro e revocabile solo in specifiche ipotesi non verificatesi. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dei criteri legali di interpretazione dei contratti, sostenendo che dal testo letterale e dalla ratio dell'accordo emergeva che il beneficio spettasse solo finché persistesse la dissociazione tra residenza e luogo di lavoro, venuta meno quando il lavoratore aveva cambiato residenza; 2) violazione delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni, assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente posto a suo carico la prova della c.d. spola del lavoratore tra Milano e Trieste e dell'assenza di legame con la città di origine; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, per non aver spiegato adeguatamente perché l'espressione "oneri derivanti dal suo trasferimento" non dovesse riferirsi ai costi di pendolarismo tra Milano e Trieste. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e per il resto manifestamente infondati, rilevando che l'interpretazione del patto era stata compiuta dal giudice di merito con argomentazione logica e coerente, fondata sul senso letterale complessivo dell'accordo, e che il ricorrente si limitava a proporre una lettura alternativa plausibile, non sindacabile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha confermato la decisione di merito, reputando corretto il ragionamento interpretativo della Corte d'appello: il compenso era stato riconosciuto in ragione del trasferimento da Trieste a Milano e la clausola ne prevedeva la revoca solo in due ipotesi specifiche, non realizzatesi; non ricorreva né violazione dei canoni ermeneutici né motivazione apparente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le clausole del patto individuale vanno interpretate secondo i canoni legali di ermeneutica; il controllo di legittimità è possibile solo per violazione di tali canoni o per vizio motivazionale nei limiti consentiti.
Il ricorrente sosteneva che l'onere probatorio fosse stato erroneamente invertito; la Corte ha escluso la violazione, ritenendo che la censura mirasse in realtà a sollecitare una diversa lettura del patto e dei fatti.
Richiamati dal ricorrente per contestare l'uso delle presunzioni e la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte non ha ravvisato alcuna violazione effettiva.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
I motivi sono stati proposti per violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento; la Corte li ha ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Non formalmente invocato, ma la Corte ha richiamato che, in presenza di doppia conforme, non è comunque deducibile il vizio di motivazione nei termini prospettati.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
Richiamato per affermare l'operatività della c.d. doppia conforme, che impedisce di invocare il vizio motivazionale nei termini del n. 5.
È stata seguita la procedura camerale non partecipata con proposta del relatore comunicata alle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Poiché il ricorso è stato respinto integralmente, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, applicato al ricorso integralmente respinto.
Massime di principio
- L'interpretazione di un accordo o patto individuale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione inesistente/apparente nei limiti consentiti dal sistema.
- Quando il giudice di merito ha adottato una interpretazione del testo negoziale plausibile e coerente con il senso letterale complessivo delle clausole, non è consentito in cassazione opporre una diversa interpretazione anch'essa possibile ma più favorevole alla parte ricorrente.
- La deduzione del vizio di motivazione non può risolversi nella mera riproposizione di una lettura alternativa del patto o dei fatti; occorre indicare specificamente la violazione del canone ermeneutico o l'obiettiva carenza logica della motivazione.
- In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sulla motivazione è ulteriormente ristretto nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c.
- Una clausola che preveda la revoca di un emolumento al verificarsi di eventi specifici deve essere interpretata nel suo complesso, verificando se la finalità del compenso sia quella di remunerare un trasferimento del luogo di lavoro oppure di compensare un disagio diverso, senza isolare singole espressioni dal contesto testuale.
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