Cassazione Civile, Ordinanza n. 02305/2024 del 23/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda un'istanza di rimborso TARSU presentata da una società per più annualità (2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2006), fondata sul presupposto che alcune superfici dell'immobile aziendale non fossero assoggettabili al tributo perché destinate a lavorazioni artigianali con produzione di rifiuti speciali smaltiti tramite imprese specializzate. La società aveva richiamato una precedente sentenza passata in giudicato relativa all'annualità 2005, che aveva riconosciuto la non tassabilità di parte delle superfici. La CTR aveva accolto la domanda ritenendo che quel giudicato esterno, insieme all'immutata organizzazione aziendale e logistica, valesse anche per gli anni precedenti e successivi. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo della contribuente, sostenendo che la pretesa era ormai consolidata per mancata impugnazione degli atti impositivi e per acquiescenza al pagamento; 2) violazione degli artt. 21 e 19 del d.lgs. 546/1992 per avere la CTR esaminato nel merito una domanda che avrebbe dovuto ritenersi inammissibile contro atti definitivi; 3) violazione del giudicato e dell'onere della prova, per avere esteso gli effetti del giudicato relativo all'annualità 2005 ad annualità diverse senza verificare i presupposti di identità rilevanti; 4) violazione della disciplina TARSU e del regolamento comunale, assumendo che l'esclusione dalla tassazione richiedesse specifica e tempestiva istanza e prova dello smaltimento dei rifiuti speciali a carico del contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la CTR avesse implicitamente superato l'eccezione di inammissibilità decidendo nel merito. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il quarto. La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della società contribuente contro il diniego di rimborso. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei giudizi di merito e posto le spese del giudizio di legittimità a carico della società contribuente secondo soccombenza.
Norme richiamate
Il giudice deve pronunciare su quanto dedotto, ma l'omissione può escludersi quando la decisione di merito implichi il rigetto dell'eccezione preliminare.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È sufficiente una motivazione concisa che esponga gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione; gli argomenti non espressamente esaminati possono ritenersi disattesi per implicito se subvalenti.
Il rifiuto di ritiro in autotutela di un atto impositivo definitivo non integra, di regola, un autonomo atto impugnabile ai sensi dell'art. 19, e non consente di riaprire il sindacato sul merito della pretesa ormai consolidata.
Il giudicato esterno preclude il riesame del punto deciso solo nei limiti in cui vi sia identità del punto fondamentale comune e tale elemento abbia carattere tendenzialmente permanente; non opera automaticamente su fatti mutevoli per annualità diverse.
La parte che invoca l'esclusione o il beneficio fiscale deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto, inclusa la sussistenza dei presupposti per l'esenzione o l'esclusione dal tributo.
art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993
La disciplina TARSU richiede verifica dei presupposti specifici per l'assoggettamento o l'esclusione di superfici destinate a particolari attività e alla produzione di rifiuti speciali.
art. 12 del Regolamento Comunale Tarsu del Comune di Olbia
La previsione regolamentare sul rimborso non elimina il potere-dovere dell'ente di negarlo se ritiene non dovuto il tributo, e non trasforma il rimborso in un diritto automatico.
L'autotutela tributaria è potere discrezionale dell'amministrazione, esercitabile in presenza di ragioni di rilevante interesse generale, non mezzo di tutela sostitutivo dei rimedi impugnatori.
art. 3 d.m. 11 febbraio 1997, n. 37
Il sindacato giurisdizionale sul diniego di autotutela riguarda la legittimità del rifiuto in relazione all'interesse generale, non la fondatezza originaria della pretesa tributaria.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Cassazione può cassare e decidere nel merito.
Massime di principio
- In materia tributaria, il diniego di autotutela su un atto divenuto definitivo non consente al contribuente di riaprire il merito dell'accertamento; il sindacato del giudice è limitato alla legittimità del rifiuto e non alla fondatezza della pretesa ormai consolidata.
- Il giudicato esterno può spiegare efficacia preclusiva anche nei rapporti tributari di durata, ma solo per i punti fondamentali comuni aventi carattere tendenzialmente permanente; non si estende automaticamente a elementi di fatto mutevoli o variabili da un periodo d'imposta all'altro.
- Nella TARSU, lo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali e la stessa produzione di tali rifiuti costituiscono elementi di fatto suscettibili di variazione annuale, sicché il contribuente non può invocare il giudicato relativo a un'annualità diversa come prova automatica dell'esclusione dal tributo per altri periodi.
- L'istanza di rimborso o di autotutela non rende dovuto il provvedimento favorevole dell'amministrazione: l'ente conserva un potere discrezionale di valutazione e può respingere la richiesta se ritiene insussistenti i presupposti di legge.
- Il giudice di merito può motivare in modo sintetico e non è tenuto a confutare espressamente ogni argomento difensivo, purché la decisione dia conto delle ragioni essenziali che sorreggono il dispositivo.
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