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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06152/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per errata interpretazione e mancata applicazione dell'art. 162‑ter cod. pen. (estinzione del reato per condotte riparatorie). La difesa lamentava che era stata prodotta un'offerta risarcitoria (acconto di euro 350, proposta complessiva euro 1.500, con precedente versamento di euro 300) e aveva espressamente richiesto l'applicazione dell'art. 162‑ter e un termine per il completamento del pagamento; sosteneva che il giudice non aveva valutato la congruità dell'offerta e aveva omesso di considerare l'istanza difensiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che, integrando le due sentenze di merito, il Tribunale avesse valutato l'offerta (e aveva espressamente ritenuto i versamenti di 300/350 euro insufficienti rispetto al danno denunciato, stimato tra circa 2.000 e più di 3.300 euro). La Cassazione ha osservato inoltre che non risultarono ulteriori pagamenti nonostante i rinvii concessi, e che la parte ricorrente non ha efficacemente contrastato la motivazione della sentenza impugnata. Perciò l'art. 162‑ter non è stato ritenuto applicabile nel caso concreto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 1.378,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    Norma che definisce il reato per cui l'imputato è stato condannato; la sentenza conferma la responsabilità penale ai sensi di tale norma.

  • art. 162‑ter cod. pen.

    Prevede l'estinzione del reato per condotte riparatorie adeguate; la Corte ha ritenuto che, pur essendo stata proposta un'offerta, questa era insufficiente e non completata, quindi non integrava la causa estintiva.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Norma sulla nullità per omessa motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione delle sentenze di merito fosse adeguata e non viziata da omissione.

  • art. 1208 cod. civ.

    Richiamato in relazione agli accordi transattivi e agli obblighi risarcitori tra le parti; la valutazione della congruità del risarcimento è stata rimessa al giudice civile/penale e qui ritenuta insufficiente.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in relazione al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che la richiesta difensiva fosse stata considerata e valutata dai giudici di merito.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'enunciazione dei motivi di ricorso; il ricorso è stato formulato nei limiti richiesti, ma si è ritenuto comunque infondato e parzialmente aspecifico rispetto alla parte motiva della decisione impugnata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese a carico del ricorrente in caso di rigetto; applicata dalla Corte alla luce del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Perché l'art. 162‑ter cod. pen. possa trovare applicazione l'offerta risarcitoria deve essere concreta, congrua rispetto al danno e, ove non accettata dalla parte offesa, comunque valutabile dal giudice come adeguata nella sua globalità.
  • La mera proposta generica o un'offerta manifestamente insufficiente non integra la condotta riparatoria idonea a estinguere il reato; il versamento di acconti non accerta automaticamente l'estinzione se non completa o non adeguata al danno.
  • Il giudice di merito è tenuto a motivare la valutazione della congruità dell'offerta; tuttavia, se la motivazione mostra che l'offerta è stata valutata e ritenuta insufficiente, la Cassazione non annullerà per mera inosservanza formale della richiesta difensiva.
  • Se il difensore invoca l'art. 162‑ter è consigliabile documentare chiaramente l'entità complessiva dell'offerta, eventuali pagamenti già effettuati e chiedere espressamente i termini per il completamento, oltre a dedurre elementi che consentano al giudice di valutare la congruità.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, è essenziale contestare specificamente la parte motivazionale della decisione; doglianze vaghe o che non affrontano le argomentazioni probatorie possono essere ritenute aspecifiche e portare al rigetto.

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