Cassazione Civile, Ordinanza n. 07368/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta da un contribuente contro un preavviso di fermo amministrativo fondato su cinque avvisi di addebito relativi a contributi dovuti alla Gestione commercianti per gli anni 2012-2014. Il giudice di primo grado aveva rigettato le opposizioni, mentre la corte d'appello aveva annullato gli avvisi di addebito presupposti, ritenendo non corretta la notificazione in caso di irreperibilità relativa ex art. 140 c.p.c., perché non accompagnata dalla seconda raccomandata informativa e considerata tempestiva l'opposizione proposta solo dopo la conoscenza avvenuta con l'intimazione di pagamento. In cassazione l'ente previdenziale ha dedotto: (1) violazione delle norme sulla notificazione degli avvisi di addebito e dell'art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, sostenendo la legittimità della notifica tramite servizio postale con compiuta giacenza senza necessità di una seconda raccomandata; (2) violazione delle norme che regolano gli avvisi di addebito e la relativa impugnazione, lamentando che la corte territoriale, una volta ritenuti non notificati gli atti, avrebbe dovuto esaminare il merito della pretesa contributiva. Nelle more, il controricorrente ha segnalato che tre degli avvisi di addebito erano stati oggetto di sgravio ai sensi della legge n. 197 del 2023, con conseguente venir meno della pretesa azionata.
La decisione
La Corte ha rilevato che dagli atti risultava lo sgravio dei contributi oggetto proprio degli avvisi di addebito posti a base del preavviso di fermo. Poiché lo sgravio ha travolto la pretesa contributiva originaria, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti. La Corte ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e ha disposto la compensazione delle spese tra le parti costituite. Ha inoltre dato atto dell'assenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal giudice di merito per la disciplina della notificazione in caso di irreperibilità relativa; la Corte di cassazione non decide nel merito della questione perché la controversia è cessata per sgravio.
art. 30, comma 14, d.l. n. 78 del 2010 conv. in l. n. 122 del 2010
Norma evocata nei motivi di ricorso come base del regime notificatorio degli avvisi di addebito; la controversia viene però definita per cessazione della materia del contendere.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione all'opposizione agli avvisi di addebito e al loro regime di notificazione e impugnazione.
art. 30, comma 4, l. n. 122 del 2010
Indicato nel primo motivo di ricorso quale parametro della disciplina notificatoria degli atti previdenziali.
art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46 del 1999
Richiamato nel secondo motivo di ricorso in tema di esame del merito della domanda dopo l'accertata mancata notificazione.
art. 1, commi 227 e 228, l. n. 197 del 2023
La documentazione prodotta dimostra che alcuni avvisi di addebito sono stati sgravati in applicazione di tali commi, con conseguente venir meno della pretesa contributiva.
Richiamato in relazione al deposito di documenti in cassazione per dimostrare lo sgravio intervenuto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per escludere, in ragione dell'esito della lite, il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Norma richiamata come parametro del contributo unificato cui si riferisce l'eventuale raddoppio.
Massime di principio
- Se, nelle more del giudizio, la pretesa contributiva impugnata viene integralmente meno per effetto di sgravio, la controversia deve essere definita per cessazione della materia del contendere, senza esame dei motivi di ricorso nel merito.
- Quando l'oggetto dell'impugnazione è costituito da avvisi di addebito posti a base di un atto consequenziale, la caducazione della pretesa originaria elimina il concreto interesse delle parti alla decisione sulla validità della notificazione o sulla fondatezza del credito.
- In presenza di sopravvenuto venir meno dell'oggetto della lite, la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere e regolare le spese secondo la soccombenza virtuale o, come nel caso, compensarle per la peculiarità della vicenda.
- Il giudizio di cassazione non deve esaminare questioni di merito o di rito che siano divenute prive di attualità per effetto di un evento sopravvenuto che abbia estinto la pretesa sostanziale controversa.
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