Cassazione Penale, Sentenza n. 07275/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione; il ricorrente ha sollevato cinque motivi: 1) contestazione della qualificazione come distrazione della somma di €32.700 trasferita a Computer e Telefonia s.r.l., sostenendo che si trattasse di restituzione di finanziamenti e denunciando carenze probatorie e vizi di motivazione; 2) contestazione della valutazione sullo stato di crisi/decozione della C G Immobiliare, sull'unicità dell'cespite alienato e sul quantum della somma distratta (sostiene €29.700 anziché €32.700), nonché che i pagamenti fossero giustificati come adempimenti o rimborsi; 3) doglianza sull'erronea applicazione degli artt. 216 l.f. e 43 c.p., per non aver valutato il dolo specifico richiesto dalla bancarotta fraudolenta documentale; 4) censura per violazione dell'art. 603 c.p.p. sul rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; 5) mancata prova della materialità della bancarotta documentale (ossia che l'assenza della contabilità abbia impedito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato la motivazione delle sentenze di merito (Tribunale e Corte d'Appello) ritenendo inidonea la documentazione prodotta dalla difesa a dimostrare la restituzione delle somme e valorizzando gli elementi indiziari: il ruolo di "dominus" del Costanzi nelle società coinvolte, l'inattività e la cessazione di Computer e Telefonia dopo l'incasso, la mancata produzione della contabilità e la dichiarazione del curatore di non poter ricostruire patrimonio e movimenti a causa dell'assenza di documenti. La Corte ha inoltre ritenuto provato il dolo specifico connesso alla sottrazione/occultamento della contabilità finalizzato a impedire la ricostruzione delle vicende societarie e il disvelamento della distrazione della somma contestata. Conseguentemente è stata confermata la condanna per bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione (pena: tre anni di reclusione poi sostituita con detenzione domiciliare, pene accessorie e risarcimento alla curatela).
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare (l.f.)
Norma sulla bancarotta fraudolenta documentale; interpretata come fattispecie che punisce l'occulazione o la sottrazione della contabilità quando venga posta in essere con coscienza e volontà tale da rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio (dolo volto a impedire la ricostruzione)
art. 217 legge fallimentare (l.f.)
Bancarotta semplice: norma distinta dall'art. 216 per l'elemento psicologico; può ricorrere dolo o colpa, ma non comporta automaticamente la stessa gravosità o finalità fraudolenta della bancarotta documentale
Richiama la nozione di elemento psicologico del reato (dolo/colpa); la Corte ha valutato che per l'art. 216 l.f. è configurabile il dolo (coscienza e volontà) idoneo a integrare la bancarotta fraudolenta documentale
art. 603 codice di procedura penale
Disciplina la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; la Corte ha ritenuto infondata la richiesta di rinnovazione perché i documenti erano già acquisiti nel giudizio e la richiesta non assumeva nuovi elementi tali da giustificarne la riapertura
Richiamato in relazione alla figura del "terzo beneficiario" nel contratto di deposito/assegno circolare; utilizzato per discutere la qualificazione dei pagamenti e della loro destinazione contrattuale
art. 192 codice di procedura penale
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione denunciati: la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito compiuta e non contraddittoria rispetto agli elementi probatori
Giurisprudenza (Cass. Sez. 5, n. 6769/2005)
Principio citato per chiarire la differenza tra bancarotta fraudolenta documentale (dolo specifico con finalità di impedire la ricostruzione) e bancarotta semplice (dolo o colpa); afferma che la distinzione è soprattutto di natura psicologica e non oggettiva
Massime di principio
- La mera produzione di documenti "sparsi" o non datati e non immediatamente riconducibili alla società non è di per sé sufficiente a smentire un'accusa di distrazione: serve documentazione chiara, datata e attribuibile
- Il controllo effettivo (ruolo di "dominus") su più società costituisce un elemento indiziario forte per ricondurre trasferimenti di liquidità alla condotta personale dell'amministratore, anche se i pagamenti transitano su altra società
- L'assenza o la sottrazione della contabilità, unita a elementi contestuali (cessazione dell'attività, mancata tenuta di bilanci, impossibilità del curatore a ricostruire il patrimonio), può fondare la prova del dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale
- Richieste di rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603 c.p.p. possono essere respinte quando i documenti sono già acquisiti al processo e la nuova istanza non prospetta mezzi di prova realmente nuovi o rilevanti
- La riclassificazione del fatto in bancarotta semplice richiede un convincente metabolismo probatorio che dimostri l'assenza di finalità fraudolenta; non è sufficiente la sola affermazione di negligenza se gli elementi mostrano invece una strategia di occultamento
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