Cassazione Civile, Ordinanza n. 26942/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da trattative molto avanzate per la fornitura delle divise del personale viaggiante della società aeronautica a seguito di una gara bandita nell’agosto 2015. La società fornitrice partecipò alla gara, scambiò numerose e-mail con la committente, effettuò anche incontri in Kuwait, predispose bozzetti e pianificò la consegna, arrivando ad acquistare materiali in vista dell’imminente conclusione del contratto. Tuttavia, con e-mail del 16 agosto 2016 la committente comunicò di non voler procedere oltre con il progetto. Il Tribunale ritenne ingiustificato il recesso dalle trattative e condannò la committente al risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. La Corte d’appello confermò la decisione salvo escludere l’IVA sulla somma risarcitoria e confermò anche le spese di lite. In cassazione la ricorrente dedusse: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte dichiarato tardiva la richiesta di integrazione della CTU, assumendo che tale richiesta fosse già stata formulata in primo grado; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere ritenuto inammissibile l’ottavo motivo di appello relativo alla nullità, erroneità e incompletezza della CTU; 3) ulteriore violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere considerato tardiva la richiesta di esame dei tessuti presso il magazzino del fornitore; 4) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per motivazione apparente rispetto alle censure sulla CTU; 5) violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. e omessa lettura degli atti in punto spese, poiché, nonostante l’accoglimento del motivo sull’IVA, la Corte aveva comunque posto integralmente le spese d’appello a suo carico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi formulati in modo generico e non autosufficiente, poiché non riportavano con precisione il contenuto degli atti processuali richiamati, le ragioni specifiche delle istanze e il loro esatto svolgimento nei gradi di merito. Ha inoltre affermato che la censura sulle spese non era scrutinabile nei termini prospettati, essendo la regolazione delle spese in parte rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e, comunque, non essendo dimostrata una violazione del principio secondo cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e sono stati richiamati i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato come base della responsabilità precontrattuale per rottura ingiustificata delle trattative
la sua deduzione come error in procedendo è ammissibile solo se la censura individua correttamente il vizio processuale; non può essere usata in modo generico per lamentare un asserito errore di lettura degli atti
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
indicato come parametro per i vizi processuali denunciati in cassazione
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il ricorso è inammissibile se il motivo è generico o non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, risolvendosi in un non motivo
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
in caso di error in procedendo il ricorrente deve indicare e specificare gli atti rilevanti, la loro collocazione nei fascicoli e la sequenza processuale, altrimenti il motivo è inammissibile
richiamato in relazione alla produzione dei campioni di tessuto da parte dell’attrice
richiamato per affermare che, una volta ammessa la CTU, le parti possono svolgere osservazioni e istanze
richiamato quanto all’interpello del CTU sul punto dell’acquisizione di ulteriori campioni
la censura sulle spese è stata ritenuta inammissibile anche perché la compensazione o la regolazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito
invocato per la doglianza di motivazione apparente
Massime di principio
- Nei ricorsi per cassazione che deducono error in procedendo, il ricorrente deve indicare con precisione il fatto processuale, trascrivere o comunque individuare specificamente gli atti rilevanti e collocarli correttamente nei fascicoli; il semplice rinvio generico agli atti non soddisfa l’onere di autosufficienza.
- La censura ex art. 112 c.p.c. non può essere formulata in modo promiscuo o confuso con doglianze sull’erronea lettura degli atti: occorre distinguere tra omessa pronuncia e asserito errore nell’esame del materiale processuale, con indicazione chiara del vizio denunciato.
- Un motivo di ricorso che non si confronti in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi ad affermazioni apodittiche sulla fondatezza delle proprie deduzioni, è inammissibile come non motivo.
- La critica alla consulenza tecnica d’ufficio deve indicare puntualmente quali profili di incompletezza, erroneità o nullità siano stati tempestivamente dedotti nei gradi di merito e come siano stati riproposti in appello; la contestazione generica dell’elaborato peritale non è sufficiente.
- La regolazione delle spese processuali, entro i limiti del divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa, è espressione di valutazione discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione solo perché la parte abbia ottenuto un accoglimento parziale.
- In una controversia da responsabilità precontrattuale, la rottura ingiustificata di trattative avanzate può fondare il risarcimento, ma in sede di legittimità le questioni decisive devono essere dedotte con rigoroso rispetto degli oneri di specificità e autosufficienza.
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