Cassazione Civile, Ordinanza n. 30850/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (correnteista)
La controversia
Una società titolare di un rapporto di conto corrente bancario ancora in essere ha chiesto la condanna della banca alla restituzione delle somme che assumeva essere state illegittimamente addebitate, previa determinazione del saldo effettivo del rapporto. Il tribunale ha accolto solo in parte la domanda, limitandosi ad accertare il saldo depurato dagli addebiti ritenuti illegittimi alla data del 30 aprile 2010, senza pronunciare la condanna restitutoria. La banca ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: i primi tre denunciavano violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia o extrapetizione, sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe pronunciato con efficacia di giudicato anche su clausole per le quali era stata chiesta solo una valutazione incidentale e che l'interpretazione della domanda fosse errata; il quarto motivo deduceva ancora violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che l'accertamento del saldo intermedio, con rapporto ancora aperto, fosse estraneo alla domanda di ripetizione dell'indebito; il quinto denunciava nullità della sentenza perché avrebbe accertato un fatto e non un diritto; il sesto lamentava violazione dei principi di infrazionabilità del credito e delle regole in tema di conto corrente bancario; il settimo sosteneva che l'accertamento del saldo intermedio fosse inammissibile e comunque privo di interesse per la correntista.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi: i primi due perché, in tema di errores in procedendo, non è consentito denunciare in cassazione la sola omessa motivazione su questione processuale, dovendo la Corte verificare direttamente il vizio; il terzo perché la ricorrente aveva fondato la censura solo sulla riproduzione delle conclusioni dell'atto introduttivo, senza considerare il contenuto complessivo dell'atto. Ha ritenuto inammissibile anche il quarto motivo, perché basato su una lettura errata della sentenza d'appello, la quale aveva semplicemente osservato che l'accertamento del saldo era un minus rispetto alla domanda di condanna, non già rispetto alla domanda di ripetizione. Ha poi respinto nel merito i motivi quinto, sesto e settimo, affermando che, nel conto corrente bancario non ancora chiuso, il correntista ha interesse ad agire per far dichiarare la nullità delle clausole anatocistiche e ottenere la rideterminazione del saldo parziale depurato dalle annotazioni illegittime, perché ciò produce un risultato utile e giuridicamente apprezzabile: esclude future annotazioni illegittime, amplia l'affidamento/credito disponibile e riduce quanto la banca potrà pretendere alla cessazione del rapporto. La Corte ha inoltre escluso che vi fosse violazione del principio di infrazionabilità del credito, richiamato in modo inconferente dalla banca. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia non può essere proposta per questioni puramente processuali se il vizio dedotto impone alla Corte un esame diretto degli atti; l'ultrapetizione va valutata rispetto al contenuto complessivo della domanda, non sulla sola base delle conclusioni trascritte.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulla tutela giurisdizionale, ma la Corte non ne accoglie la lettura proposta.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte ribadisce che la tutela giurisdizionale può investire l'accertamento della nullità delle clausole e della ricostruzione del saldo.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte conferma che l'interesse ad agire sussiste anche prima della chiusura del conto se l'accertamento produce un'utilità concreta.
artt. 2 e 11 Cost.
Richiamati dalla ricorrente nel motivo sul conto corrente; non incidono sull'esito della decisione.
Richiamati dalla ricorrente nel motivo sul conto corrente; la Corte non li ritiene ostativi alla domanda di accertamento del saldo parziale.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'interesse all'accertamento; la Corte ribadisce invece la legittimità dell'azione di nullità delle clausole bancarie illegittime.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di omessa pronuncia su una questione processuale non può essere veicolata come vizio di motivazione, perché in tali casi la Corte deve verificare direttamente l'eventuale errore processuale mediante esame degli atti.
- L'interpretazione della domanda giudiziale non può fondarsi soltanto sul tenore letterale delle conclusioni, ma richiede la considerazione complessiva dell'atto introduttivo.
- In tema di conto corrente bancario ancora aperto, il correntista ha interesse ad agire per far dichiarare la nullità delle clausole illegittime e ottenere la rideterminazione del saldo parziale, se l'accertamento produce un'utilità concreta e attuale, anche prima della chiusura del rapporto.
- L'accertamento giudiziale del saldo parziale di un conto corrente non integra ultrapetizione quando costituisce un minus rispetto alla domanda di condanna alla restituzione, poiché la domanda di condanna presuppone l'accertamento del diritto azionato.
- Il richiamo al principio di infrazionabilità del credito è inconferente quando non vi sia alcun frazionamento del credito, ma soltanto la richiesta di accertamento della nullità di clausole e di rettifica delle risultanze contabili.
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