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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39116/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) e dei reati-fine correlati, contestando alternativamente: l'inesistenza del vincolo associativo (si tratta solo di concorso episodico o singole cessioni), l'assenza dell'"affectio societatis" e di una struttura organizzativa stabile; la mancata riconoscibilità del ruolo attribuito a ciascuno (ruoli di capo, partecipante, intermediario); la non applicabilità o contraddittorietà delle aggravanti (in particolare l'aggravante per l'uso/possesso di armi e l'agevolazione mafiosa) e delle circostanze contestate; la qualificazione di taluni episodi come detenzione per uso personale (art. 73 d.P.R. n. 309/1990, comma 5); infine contestano la determinazione della pena, il diniego delle attenuanti (art. 114 c.p.) e la valutazione della recidiva e delle generiche.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto i ricorsi manifestamente infondati e li ha dichiarati inammissibili. Ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito che, sulla base di un ampio compendio di intercettazioni, servizi di osservazione, localizzazioni e sequestri, ha accertato l'esistenza di un gruppo criminale stabile e organizzato (capeggiato da Girolamo Perna) dedito al traffico di stupefacenti in contrapposizione armata con un clan rivale, nonché la partecipazione e i ruoli di molti degli odierni ricorrenti. La Corte ha ritenuto lecita la valutazione delle intercettazioni e degli elementi probatori anche se non tutte le singole cessioni erano state materialmente sequestrate, e ha motivato l'applicazione dell'aggravante per agevolazione mafiosa sulla base delle dinamiche di guerra di clan, dell'assistenza ai familiari dei sodali e della gestione della piazza di spaccio. Ha respinto le doglianze relative a incongruenze circa l'aggravante delle armi (spiegando che per alcuni imputati la prevista conoscenza/ prevedibilità dell'uso delle armi non risultava) e ha confermato le decisioni di merito sul diniego delle attenuanti e sulla recidiva ove opportunamente motivate. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e a versare, in via equitativa, la somma di euro tremila a favore della Cassa (come da decisione).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti) - art. 74

    L'art. 74 è stato interpretato nel senso che l'associazione finalizzata allo spaccio richiede un accordo stabile, organizzazione e "affectio societatis"; l'aggravante per le armi (comma 4) presuppone che l'uso o la prevedibilità dell'uso delle armi sia funzionale e conoscibile nell'ambito dell'associazione, e può non ricorrere per singoli partecipanti quando ciò non risulti provato; il comma 6 è stato richiamato dalle difese ma la Corte ne ha escluso l'applicabilità qualora non emergano elementi specifici favorevoli.

  • d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti) - art. 73

    Il comma 5 (possesso per uso personale) è stato evocato quale possibile giustificazione per alcuni acquisti, ma la Corte ha ritenuto che, alla luce della continuità, quantità e modalità di cessione emerse, gli episodi contestati non rientrassero nella misura del possesso personale e fossero funzionali all'attività di spaccio organizzata.

  • Codice penale - art. 416-bis

    Sebbene l'accusa fosse fondata sull'art. 74 T.U. stupefacenti, la Corte ha valutato le dinamiche tipiche della "metodologia" mafiosa (omicidi, omertà, controllo territoriale) come elementi idonei a configurare l'agevolazione mafiosa e il condizionamento ambientale anche in assenza di sentenze definitive sulla mafiosità del gruppo.

  • Codice penale - art. 114

    L'attenuante generica può essere riconosciuta discrezionalmente dal giudice in funzione premiale; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle generiche per alcuni imputati sulla base della gravità degli elementi e ha invece giustificato il riconoscimento delle attenuanti generiche ad altri (Prencipe e Stramacchia) in funzione premiale per rinuncia ad alcuni motivi di appello.

  • Codice di procedura penale - art. 616

    L'art. 616 c.p.p. è stato applicato per porre a carico dei ricorrenti le spese del procedimento quando i ricorsi sono dichiarati inammissibili.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla possibilità di esigere contributi da parte dei ricorrenti in caso di ricorso improprio o inammissibile; la Corte ha ritenuto comunque che non fosse dimostrata la colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità, disponendo un versamento equitativo di euro tremila.

Massime di principio

  • Distinzione associazione vs concorso: per qualificare un'associazione finalizzata allo spaccio non è necessario riscontrare tutte le singole cessioni; è invece decisiva la prova di un accordo stabile, di una struttura organizzativa, della continuità delle condotte e dell'affectio societatis.
  • Intercettazioni e servizi di osservazione possono costituire prova sufficiente della struttura associativa anche se solo alcune cessioni sono materialmente sequestrate, purché gli episodi siano omogenei, coinvolgano le stesse persone e risultino avvinti da continuità cronologica.
  • Aggravante per uso di armi: l'applicazione richiede che l'uso o la prevedibilità dell'uso delle armi sia funzionale all'attività dell'associazione; la sua non applicazione a singoli membri non esclude la partecipazione all'associazione ove permangano altri elementi probatori.
  • Agevolazione mafiosa: non è necessario che esistano sentenze definitive sulla 'mafiosità' del gruppo se dal contesto (omicidi, controllo territoriale, omertà, assistenza ai familiari dei sodali, modalità di gestione della piazza di spaccio) emerge un diffuso condizionamento ambientale e finalità di tipo mafioso.
  • Durata limitata delle osservazioni: anche un arco temporale breve può essere sufficiente a fondare l'accertamento dell'associazione se dalle indagini emerge un sistema collaudato e riferimenti ripetuti a ruoli, spartizioni e coordinamento.
  • Questioni di pena e attenuanti: il riconoscimento delle attenuanti generiche è discrezionale e può essere giustificato da comportamenti processuali (es. rinuncia a gravami d'appello); la mera invocazione di disparità di trattamento richiede un confronto motivato con le specifiche ragioni di merito adottate dal giudice.
  • In cassazione le censure valutative di merito (richieste di rivalutazione delle prove o della gravità dei fatti) sono generalmente inammissibili se non si indicano vizi di legge o invalidità formali della motivazione.

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