Cassazione Penale, Sentenza n. 7835/2022 del 04/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che aveva rigettato la richiesta di revoca parziale della confisca definitiva relativa a beni acquistati prima del 1991. Il ricorrente sosteneva che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Marino Mannoia, rese nel processo d'appello 'maxi-ter' e mai in precedenza valutate, costituivano prova nuova idonea a dimostrare che egli non fosse mai stato "uomo d'onore"; inoltre richiamava l'assoluzione dal reato associativo (art. 416-bis c.p.) per fatti anteriori al 1990 come incompatibile con il mantenimento della misura di prevenzione patrimoniale. Denunciava infine la mancata valutazione della richiesta di escussione del collaboratore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che nel giudizio sulle misure di prevenzione il sindacato in Cassazione è limitato a profili di violazione di legge (art. 4 l. 1423/1956 richiamato dall'art. 3-ter l. 575/1965 e art. 10 co.3 d.lgs. 159/2011) e non può essere esercitato per vizi di illogicità manifesta della motivazione. La Corte territoriale ha motivato adeguatamente: ha ricordato che l'assoluzione penale non esclude automaticamente la pericolosità sociale valutabile autonomamente nel procedimento di prevenzione; ha richiamato che l'attività imprenditoriale del ricorrente era 'inquinata da compromissioni mafiose' indipendentemente dalla formale qualifica di "uomo d'onore"; ha osservato che le dichiarazioni del collaboratore erano già confluite nella sentenza di assoluzione anteriore al decreto di prevenzione e quindi non costituivano elemento di novità. Perciò il ricorso non ha fondamento di diritto. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
legge 27 dicembre 1956 n. 1423, art. 4
Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione: il ricorso è ammesso per violazione di legge; la Corte ha richiamato questo principio per escludere il sindacato su vizi di illogicità della motivazione.
legge 31 maggio 1965 n. 575, art. 3-ter, comma 2
Richiamata quale norma di riferimento che, insieme alla legge 1423/1956, disciplina il controllo giurisdizionale in materia di misure di prevenzione e la possibilità di ricorso per cassazione per motivi di legge.
d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, art. 10 comma 3
Conferma il regime dell'impugnazione nel procedimento di prevenzione previsto dalla normativa antimafia moderna; la Corte l'ha citata per ribadire i limiti del sindacato di legittimità.
codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. e)
Richiamato nel contesto per spiegare che il vizio di 'illogicità manifesta' della motivazione non è deducibile in Cassazione nei procedimenti di prevenzione, salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente.
d.lgs. 159/2011, art. 4 comma 1 lett. a)
Definisce l'appartenenza ad associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto applicabile il concetto di "pericolosità qualificata" anche quando la formale qualifica di 'uomo d'onore' non è accertata, se l'attività risulta 'inquinata' da rapporti mafiosi.
Reato associativo mafioso: la sentenza osserva che l'assoluzione per 416-bis nel processo penale non comporta automaticamente l'esclusione della pericolosità ai fini delle misure di prevenzione, per l'autonomia del procedimento preventivo.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione l'assoluzione penale non esclude automaticamente l'applicabilità di misure patrimoniali: il giudice di prevenzione può fondarsi su un complesso di elementi indiziari anche se alcuni provengono da processi penali conclusi con assoluzione.
- Per ottenere la revoca o la modifica di una misura di prevenzione occorre proporre elementi di prova nuovi e decisivi non già valutati nei precedenti provvedimenti; dichiarazioni già considerate in giudizi anteriori non costituiscono novità rilevante.
- In Cassazione contro provvedimenti di prevenzione il sindacato è limitato a questioni di violazione di legge e a casi di motivazione inesistente o meramente apparente; non sono ammessi rimedi per vizi di contraddittorietà o illogicità della motivazione.
- Chi chiede l'escussione di un collaboratore deve indicare e dimostrare la rilevanza e la novità della prova richiesta rispetto al materiale già valutato dal giudice; la mera richiesta formale senza novità probatoria è insufficiente.
- Esaminare la strategia processuale: ricorsi infondati in materia di misure di prevenzione possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni (es. contributo alla Cassa delle Ammende).
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