Cassazione Civile, Ordinanza n. 18895/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Una dipendente a tempo indeterminato di un’azienda sanitaria chiedeva il riconoscimento di differenze retributive, accessori e ulteriori effetti giuridici per aver svolto, dal 1.9.2010 al 31.8.2015, mansioni superiori dirigenziali. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d’appello, in riforma parziale, aveva riconosciuto soltanto differenze retributive per mansioni riconducibili a un incarico di dirigente di struttura semplice, calcolandole dal 11.2.2011 al 31.8.2015, ma aveva rigettato la domanda di retribuzione di risultato e dichiarato inammissibile quella di attestazione delle mansioni nello stato di servizio. La ricorrente principale ha impugnato la sentenza denunciando: (i) motivazione apparente e contraddittoria, perché la Corte territoriale avrebbe accertato mansioni riferibili a una struttura complessa ma liquidato compensi per una struttura semplice; (ii) violazione dell’art. 52 d.lgs. 165/2001 e delle norme contrattuali di area, sostenendo che doveva esserle riconosciuto il trattamento economico della direzione di struttura complessa, anche alla luce della CTU; (iii) omessa pronuncia, perché la Corte d’appello non aveva liquidato la somma ma aveva rimesso il conteggio alla fase esecutiva. L’ente sanitario ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che il riconoscimento delle mansioni superiori era comunque escluso perché l’assegnazione sarebbe avvenuta contro la volontà dell’ente e senza un atto valido secondo la disciplina regionale, e comunque perché non sarebbe stata provata un’attribuzione prevalente, qualitativa, quantitativa e temporale delle mansioni superiori.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto per quanto di ragione il primo e il terzo motivo del ricorso principale, assorbendo il secondo, e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto fondati i rilievi della ricorrente sulla mancata chiara individuazione della tipologia di incarico dirigenziale effettivamente svolto e sulla conseguente impossibilità di rinviare ad altra sede la quantificazione del dovuto, poiché ciò avrebbe lasciato irrisolta una parte della domanda. Ha invece respinto il ricorso incidentale perché fondato su una lettura non condivisa degli atti e perché, secondo la Corte, l’assegnazione era avvenuta con atto formale del Direttore di zona, sufficiente a escludere che le mansioni fossero state svolte all’insaputa o contro la volontà dell’ente. È stato inoltre ribadito che, nel pubblico impiego contrattualizzato, il compenso per mansioni superiori è dovuto anche se l’assegnazione non era legittima, salvo i casi di assegnazione all’insaputa o contro la volontà dell’ente, collusione fraudolenta o illiceità radicale.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la motivazione deve essere effettiva e non solo apparente; la censura è stata però superata in parte dall’accoglimento per altra ragione
art. 111 Cost.
richiamato come parametro della necessaria congruità della motivazione
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
veicolo del vizio di nullità per motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
veicolo delle censure di violazione di legge
il dipendente pubblico contrattualizzato che svolga mansioni superiori al di fuori dei casi consentiti ha diritto al relativo trattamento economico; il diritto è escluso solo in casi di svolgimento all’insaputa o contro la volontà dell’ente, collusione fraudolenta o illiceità radicale
art. 36 Cost.
il compenso per lavoro effettivamente prestato deve essere proporzionato e sufficiente, e la retribuzione per mansioni superiori trova qui il suo fondamento
art. 27 CCNL 8.6.2000
comma 1, lettere a), b), c)
richiamato per la qualificazione dell’incarico dirigenziale; la Corte ha censurato l’uso non coerente delle diverse lettere ai fini della liquidazione
art. 35 CCNL 8.6.2000
usato dalla Corte territoriale come parametro economico di riferimento per la liquidazione delle differenze
art. 40 CCNL
richiamato nel ricorso principale in relazione al trattamento economico rivendicato
art. 17, comma 3, legge regionale Marche n. 26/1996
non è stato ritenuto norma che imponga, a pena di inesistenza, pubblicazione all’albo e comunicazione al collegio sindacale quale requisito di validità dell’atto
art. 279, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato per chiarire che il giudice può pronunciare condanna generica e disporre prosecuzione per la liquidazione, ma non rinviare il quantum a un nuovo giudizio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni superiori dà diritto al relativo trattamento economico anche se l’assegnazione non è stata adottata nel rispetto di tutti i requisiti formali o sostanziali previsti per il conferimento dell’incarico, poiché il parametro decisivo è la prestazione effettivamente resa.
- Il diritto alla retribuzione per mansioni superiori è escluso solo se l’attività sia stata svolta all’insaputa o contro la volontà dell’ente, oppure in presenza di collusione fraudolenta o di una situazione di illiceità incompatibile con l’ordinamento.
- Per riconoscere il compenso per mansioni superiori occorre che il dipendente dimostri lo svolgimento effettivo delle funzioni con carattere prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale; inoltre, nella dirigenza sanitaria, è necessario che la posizione dirigenziale sia effettivamente istituita nell’assetto organizzativo dell’ente.
- Il giudice non può limitarsi a riconoscere l’an debeatur rinviando a un diverso giudizio la determinazione del quantum quando la domanda è di condanna specifica e il processo consente già la liquidazione; al più può disporre, nei casi previsti, la prosecuzione del giudizio per la quantificazione, senza aprire un nuovo processo.
- Se il giudice di merito qualifica l’attività svolta come riferibile a una certa tipologia di incarico, deve esplicitare in modo coerente la corrispondenza tra accertamento fattuale e parametro contrattuale applicato, perché una discrasia tra incarico accertato e base di calcolo compromette la tenuta della decisione.
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