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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21070/2024 del 27/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Una società fornitrice di energia elettrica agiva per il risarcimento del danno nei confronti di una società cliente poi assoggettata a concordato preventivo con continuità aziendale. La pretesa si articolava in due voci: perdita di chance per non aver ottenuto, nel concordato, il trattamento riservato ai creditori cosiddetti strategici ex art. 182-quinquies l.fall., e lucro cessante per i mancati utili relativi alle forniture di energia nei mesi di settembre e novembre 2013. La ricorrente sosteneva che la controparte, pur essendo morosa per pregresse forniture del 2012, aveva ostacolato la sospensione della fornitura, aveva concluso un contratto con altro fornitore e aveva così impedito alla ricorrente di far valere la propria posizione come creditore strategico. La Corte d’appello aveva escluso la fondatezza della domanda ritenendo, da un lato, che non vi fosse collegamento negoziale tra il contratto del 2012 e quello del 2013 e che la fornitura fosse comunque reperibile sul mercato, sicché non sussisteva la qualità di creditore strategico; dall’altro, che la sospensione della fornitura da parte della ricorrente fosse illegittima, perché riferita a debiti di rapporti diversi e già esauriti. In cassazione la ricorrente denunciava: violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia su una causa petendi diversa; violazione dell’art. 182-quinquies l.fall. e dell’art. 1569 c.c. per avere la Corte valorizzato la sostituibilità materiale del fornitore; violazione delle norme sull’eccezione di inadempimento, delle clausole contrattuali e della disciplina di settore, per aver ritenuto illegittima la sospensione della fornitura; omesso esame di una clausola risolutiva espressa del contratto 2013 relativa a inadempimenti di contratti precedenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il quarto motivo, rilevando rispettivamente che la doglianza sull'art. 112 c.p.c. in realtà censurava l'interpretazione della domanda data dal giudice di merito, che la critica alla motivazione sulla sostituibilità del fornitore non coglieva la ratio decidendi, e che il vizio di omesso esame era inammissibile per il limite dell'art. 348-ter c.p.c. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha ritenuto infondato, affermando che l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e la specificazione dell'art. 1565 c.c. operano solo nei rapporti funzionalmente collegati e sinallagmaticamente interdipendenti; nel caso concreto tale collegamento era stato escluso dai giudici di merito e, comunque, non è configurabile inadempimento del debitore concorsuale per il mancato pagamento di debiti pregressi fuori concorso. Il ricorso incidentale condizionato della resistente è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura ex art. 112 c.p.c. è inammissibile quando, sotto la veste del vizio di ultrapetizione o minuspetizione, si contesta in realtà l'interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per le censure di violazione di legge; la Corte ribadisce che non può essere usato per contestare la mancata valorizzazione di singole pattuizioni o per mascherare critiche alla ricostruzione fattuale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per la denuncia di asserita violazione dell'art. 112 c.p.c., ma la Corte osserva che la doglianza non investiva un vizio processuale, bensì l'interpretazione del contenuto della domanda.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è dichiarato inammissibile nel regime dell'art. 348-ter c.p.c. quando ricorrono i presupposti di tale preclusione.

  • art. 1460 c.c.

    L'eccezione di inadempimento opera solo rispetto alle obbligazioni interdipendenti del medesimo rapporto sinallagmatico; non si estende automaticamente a rapporti distinti, salvo un loro specifico collegamento funzionale e teleologico.

  • art. 1565 c.c.

    Nel contratto di somministrazione è una specificazione dell'art. 1460 c.c.; consente la sospensione della prestazione solo a fronte dell'inadempimento della controparte nel medesimo rapporto, non per debiti derivanti da contratti diversi e già esauriti.

  • art. 1569 c.c.

    La sua invocazione non consente di sovvertire l'accertamento di fatto sulla sostituibilità del fornitore e sul perimetro delle obbligazioni contrattuali.

  • art. 182-quinquies l.fall.

    La norma attribuisce al debitore in concordato con continuità la facoltà di chiedere l'autorizzazione a pagare crediti anteriori per prestazioni essenziali, ma non riconosce al creditore un diritto soggettivo al pagamento integrale fuori concorso; l'essenzialità deve essere valutata in concreto e non si identifica con la mera utilità della prestazione per il debitore.

  • art. 161, comma 6, l.fall.

    È menzionato come base della domanda di concordato con riserva nel percorso procedurale della debitrice.

  • art. 169-bis l.fall.

    È richiamato solo incidentalmente come disciplina dello scioglimento o sospensione dei contratti pendenti nel concordato, senza che la Corte ne faccia applicazione decisiva.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Serve a individuare il rito camerale e il termine per il deposito dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza, ove dovuto.

  • art. 1-bis D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • artt. 1461 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente, ma ritenuti non decisivi rispetto alla disciplina dell'eccezione di inadempimento e comunque non idonei a fondare la sospensione per debiti di rapporti diversi.

  • art. 2043 c.c.

    È evocato dalla ricorrente come clausola generale del neminem laedere, ma la Corte non vi fonda la decisione, ritenendo non sussistente un illecito risarcibile nei termini prospettati.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la doglianza di violazione dell'art. 112 c.p.c. è ammissibile solo se effettivamente si denuncia l'omessa pronuncia o la pronuncia su un petitum/cause petendi diversi; se, invece, si contesta l'interpretazione della domanda data dal giudice di merito, la censura è in realtà una critica al giudizio di fatto ed è soggetta ai limiti propri del controllo di legittimità.
  • L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., e la corrispondente disciplina dell'art. 1565 c.c. per la somministrazione, operano solo tra prestazioni tra loro sinallagmaticamente interdipendenti; non possono essere estese automaticamente a obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali distinti, salvo che sia provato un preciso collegamento funzionale e teleologico voluto dalle parti.
  • Nel concordato preventivo con continuità aziendale, il debitore non è tenuto a pagare liberamente i debiti pregressi al di fuori delle regole del concorso; la sospensione della prestazione da parte del fornitore non può essere legittimata soltanto dalla morosità relativa a rapporti precedenti e già esauriti.
  • La qualifica di creditore "strategico" ex art. 182-quinquies l.fall. non deriva dalla mera importanza economica della fornitura o dal fatto che il contratto preveda un divieto di recesso; occorre che la prestazione sia realmente essenziale e non agevolmente sostituibile sul mercato, secondo una valutazione in concreto.
  • La deduzione di una clausola contrattuale o di una disciplina di settore deve essere coerente con il fatto controverso dedotto e con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la violazione di legge non può essere utilizzata per contestare, in via mediata, l'omesso rilievo di una clausola o di un dato fattuale che avrebbe richiesto un diverso apprezzamento del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSomministrazioneInadempimentoConcordato preventivo
RamiProcesso civileObbligazioniContrattiFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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