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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08984/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando di fatto la condanna pronunciata nei confronti dei due imputati per il reato contestato. Ha inoltre condannato entrambi al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella proposizione dei ricorsi inammissibili.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due soggetti erano stati condannati all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale per il reato di concorso in gestione illecita di rifiuti mediante trasporto di rifiuti speciali provenienti da attività industriale, in particolare scarti tessili, in violazione della disciplina ambientale. In cassazione hanno proposto due censure: la prima deducendo violazione di legge per la mancata esclusione della configurabilità del reato, sostenendo che la condotta fosse meramente occasionale; la seconda lamentando violazione di legge per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto entrambe le censure non consentite in sede di legittimità perché dirette a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, già esaminate dai giudici di merito con argomentazioni congrue. In particolare, la condotta non è stata ritenuta occasionale alla luce della tipologia dei rifiuti, delle modalità di trasporto, dell'orario notturno e delle stesse dichiarazioni di uno degli imputati circa l'incarico ricevuto e il pagamento da parte di commercianti operanti nel settore tessile. Quanto al 131-bis, la Corte ha valorizzato l'intensità del dolo e i precedenti di polizia, oltre all'orario di esecuzione, ritenendo legittimo il diniego della non punibilità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente veste di violazione di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove già compiuta in modo congruo dai giudici di merito.
  • La configurabilità del reato di gestione illecita di rifiuti non può essere esclusa per mera occasionalità quando gli elementi oggettivi e soggettivi della condotta — tipologia dei rifiuti, modalità di trasporto, orario di esecuzione e contesto fattuale — evidenzino un comportamento non episodico.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere legittimamente negata quando la gravità complessiva della condotta, l'intensità del dolo e i precedenti dell'agente escludano la minima offensività richiesta dall'art. 131-bis c.p.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove risulti profilo di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati ambientaliProcesso penaleParte generale
IstitutiConcorso di personeParticolare tenuità del fatto

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