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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2184/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava due vizi: 1) l'omesso esame, da parte della Corte d'appello, della doglianza relativa all'applicabilità dell'art. 131‑bis c.p. (causa di non punibilità per "particolare tenuità del fatto"), richiesta in via subordinata dall'imputato; 2) il vizio di motivazione per presunta contraddittorietà delle prove, in particolare la discrepanza tra le dichiarazioni degli agenti (che descrivevano un atteggiamento minaccioso e una resistenza) e quanto riferito dal passeggero del veicolo, nonché la versione difensiva secondo cui le lesioni del Fois deriverebbero da un'aggressione da parte degli operanti.

La decisione

La Suprema Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo (vizio di motivazione): le valutazioni di merito erano logicamente fondate e la ricostruzione difensiva rappresentava una mera versione alternativa non idonea a integrare la "manifesta illogicità" richiesta dall'art. 606 c.p.p. Invece il primo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte d'appello non si è pronunciata sulla richiesta di applicazione dell'art. 131‑bis c.p.; per ciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 337 c.p. e ha rinviato alla Corte d'appello di Cagliari per nuovo giudizio su quel capo, affinché valuti la sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Inoltre la Cassazione ha annullato la sentenza con riferimento agli altri reati (art. 651 c.p. e art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285/1992) perché estinti per intervenuta prescrizione. La Corte ha anche richiamato il principio secondo cui il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta dopo l'annullamento parziale disposto dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 131‑bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto)

    La norma prevede la non punibilità per fatti di particolare tenuità; la Corte rileva che la richiesta di applicazione doveva essere esaminata dalla Corte d'appello e, in mancanza di decisione, la Cassazione annulla e rinvia per valutare se sussistano i presupposti (occasionalità, lieve offesa, minima colpevolezza, etc.).

  • art. 337 c.p.

    Reato sul quale la Cassazione ha disposto l'annullamento limitato e il rinvio alla Corte d'appello per rivalutare, anche alla luce dell'art. 131‑bis, la sussistenza della causa di non punibilità.

  • art. 651 c.p.

    Contravvenzione per la quale la sentenza d'appello e stata annullata in quanto il reato risultava estinto per prescrizione; la Corte ha disposto l'annullamento per estinzione.

  • art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada)

    Fattispecie relativa alla guida in stato di ebbrezza: la pronuncia di cassazione ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione con conseguente annullamento della sentenza su quel capo.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    La norma disciplina la motivazione manifesta illogicità come motivo di cassazione: la Corte ricorda che ciò richiede che la ricostruzione alternativa del ricorrente risulti inconfutabilmente incompatibile con il procedimento argomentativo della sentenza impugnata; semplici versioni alternative non bastano.

  • art. 23, comma 8, dl n. 137/2020 conv. legge n. 176/2020

    Prevede la possibilità di svolgere il giudizio di cassazione a trattazione scritta; la Corte ha proceduto con tale modalità.

  • Giurisprudenza (Sez. III, n. 30383/2016 e Sez. III, n. 50215/2015)

    Principio richiamato: se la Cassazione annulla con rinvio limitatamente alla verifica della sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente all'annullamento parziale.

Massime di principio

  • La Corte d'appello ha l'obbligo di pronunciarsi su tutte le questioni specificamente dedotte in appello, compresa la richiesta di applicazione dell'art. 131‑bis c.p.; l'omissione di decisione su tale punto giustifica annullamento e rinvio da parte della Cassazione.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis) richiede un esame concreto di fattori quali lieve offensività dell'evento, minima colpevolezza, modesta rilevanza dell'evento e la personalità dell'autore; tale applicazione va motivata da parte del giudice di merito.
  • In sede di cassazione non è consentito sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove, salvo il caso di manifesta illogicità della motivazione; divergenze plausibili nella ricostruzione dei fatti non giustificano la reversibilità in Cassazione.
  • Le dichiarazioni rese in indagini difensive o di persone non sentite in dibattimento (per es. per decesso) possono avere rilevanza limitata se non sono state verificate con l'audizione; l'affidabilità dei testimoni va valutata dal giudice di merito.
  • Quando la Cassazione annulla parzialmente per rimettere la valutazione della tenuità, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione per prescrizione successiva all'annullamento parziale, secondo la consolidata giurisprudenza.

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