Cassazione Penale, Sentenza n. 2055/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'illogicità della mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis (richiesta di non punibilità/estinzione del reato per particolare causa) ; (2) violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597 comma 3 c.p.p.), sostenendo che l'aumento dell'ammenda per effetto del comma 2-sexies dell'art. 186 d.lgs. n. 285/1992 sia avvenuto senza impugnazione del P.M. e quindi abbia comportato un peggioramento vietato prima dell'applicazione della riduzione per rito abbreviato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché ha ritenuto estinto il reato per prescrizione. Ha motivato che il secondo motivo (riformatio in peius) non è manifestamente infondato: l'ammissione del ricorso, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., ha indotto a verificare se non vi fosse causa di proscioglimento nel merito; non risultandone, è stato invece constatato che il termine massimo di prescrizione di cinque anni, calcolato ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p., era decorso prima della pronuncia, determinando l'estinzione del reato. Di conseguenza la sentenza è annullata senza rinvio per prescrizione.
Norme richiamate
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Norma del codice della strada sanzionatoria; la Corte ha preso atto che la contestazione originaria riguardava le specifiche previsioni del comma 2, lett. b) e del comma 2-sexies (aumento dell'ammenda), tema centrale nel secondo motivo di ricorso relativo alla possibile reformatio in peius
art. 131-bis c.p. (citato come "art. 131 bis cod.proc.pen." nel testo)
Il ricorrente invocava la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis; la Corte di Cassazione non si è pronunciata nel merito su questa questione, avendo disposto l'annullamento per prescrizione
Richiama il divieto di reformatio in peius: la tesi difensiva era che l'aumento dell'ammenda in appello (prima della valutazione della riduzione per rito abbreviato) costituisse un peggioramento vietato quando l'impugnazione è promossa solo dall'imputato; la Corte ha ritenuto il motivo non manifestamente infondato, consentendo l'ammissione del ricorso
La Corte ha applicato l'art. 129 c.p.p. nel senso che, rilevata la non manifesta infondatezza del motivo, ha potuto esaminare la posizione anche per accertare l'eventuale estinzione per prescrizione
Norme penali relative alla prescrizione: sono state utilizzate per calcolare il termine massimo di prescrizione di cinque anni che risultava decorso prima della pronuncia, determinando l'estinzione del reato
Massime di principio
- Se il ricorso in Cassazione appare non manifestamente infondato su profili quali la reformatio in peius, la Corte può ammetterlo e procedere anche a verifiche collaterali (es. prescrizione) ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
- Quando non risulti una causa di proscioglimento nel merito, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio per intervenuta estinzione del reato se il termine di prescrizione è decorso; è quindi fondamentale calcolare correttamente i termini di prescrizione (artt. 157 e 161 c.p.).
- Il divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) tutela l'imputato che impugna: un aggravamento della pena in sede di appello, se convenzionalmente derivante da un'applicazione normativa incauta (es. aumento dell'ammenda prima della riduzione per rito abbreviato), può costituire motivo valido di impugnazione quando non manifestamente infondato.
- L'eccezione di mancata applicazione di una causa di non punibilità (es. art. 131-bis c.p.) deve essere valutata con attenzione, ma l'esito può risultare assorbito da questioni procedurali come la prescrizione; pertanto conviene sempre verificare e computare i termini prescrizionali prima di proporre o resistere a impugnazioni.
- In situazioni analoghe, verificare la sequenza degli interventi (aumenti di pena/ammenda, riduzioni previste per riti alternativi) e chi ha impugnato è essenziale per valutare la possibile violazione del divieto di peggioramento.
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