Cassazione Penale, Sentenza n. 2090/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma, da parte della Corte di Appello di L'Aquila (25/06/2021), della condanna inflitta dal GIP di Chieti (18/11/2020) a 5 anni e 9 mesi di reclusione e 2.400 euro di multa per i reati di rapina e furto. Il ricorrente ha censurato in particolare: carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla sua responsabilità (mancato collegamento con soggetti indicati, presunte discrepanze temporali e incompatibilità dei veicoli, apoditticità sulla disponibilità della vettura, inversione dell'onere della prova riguardo all'uso di una utenza telefonica, valore probatorio delle intercettazioni); mancato riconoscimento delle attenuanti (art. 62 n.4 e 62-bis c.p.) e difetto di motivazione sulla non concessione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e reiterativo delle stesse doglianze già dedotte in appello, richiamando il principio della 'doppia conforme' (integrazione tra sentenza di primo grado e di appello) e i limiti del sindacato in sede di legittimità (art. 606 c.p.p., lett. e). Ha inoltre rilevato la genericità e aspecificità dei motivi relativi alle attenuanti. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile/mancante di fondamento; a seguito dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e, ritenendosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000,00 (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Norma che regola i limiti della motivazione; il ricorrente aveva invocato violazione della disposizione riguardo alla completezza e coerenza della motivazione, ma la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito complessivamente adeguata.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limita il controllo della Corte di Cassazione: non permette una rivalutazione in fatto della rilevanza e attendibilità delle prove o la riformulazione della ricostruzione fatta dal giudice di merito; la Corte ha applicato questo principio per rigettare censure che proponevano una diversa valutazione probatoria.
art. 62, n. 4 cod. pen.
Circostanza attenuante della tenuità del danno; i giudici di merito hanno escluso l'attenuante ritenendo il danno complessivo non minimale, valutazione rimasta incontrovertibile in cassazione.
art. 62-bis cod. pen.
Previsione relativa alle attenuanti; la mancata concessione delle attenuanti generiche è stata motivata dai giudici di merito sulla base della capacità delinquenziale del ricorrente e dei precedenti, e tale valutazione non è stata ritenuta censurabile in cassazione.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata in tema di inammissibilità del motivo per aspecificità; la Corte ha osservato che il ricorso era in gran parte mera riproduzione degli argomenti d'appello e privo della specificità richiesta.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze della pronuncia di inammissibilità: condanna al pagamento delle spese processuali e possibilità di ammenda; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente alle spese e a 3.000 euro di ammenda.
Massime di principio
- In cassazione non è consentita una rivalutazione ex novo delle prove: i motivi devono lamentare vizi di diritto o carenze della motivazione nel senso giuridico strettamente rilevante, non proporre una diversa lettura dei fatti già valutati dal giudice di merito.
- Quando esiste una 'doppia conforme' (sentenza di primo grado e appello coerenti), le due decisioni si leggono congiuntamente e il ricorrente deve dimostrare specificamente che il secondo grado ha introdotto nuovi argomenti travisati; altrimenti il sindacato è molto limitato.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e argomentati: la mera riproposizione delle censure di grado precedente o affermazioni apodittiche espone all'inammissibilità per aspecificità.
- La deduzione di errori nella motivazione richiede l'indicazione puntuale dei passaggi logico-giuridici ritenuti viziati; lamentare semplicemente 'contraddittorietà' o 'apoditticità' senza mostrare il nesso decisivo non è sufficiente.
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti (tenuità del danno o generiche) è necessario che la difesa produca elementi concreti e specifici su cui i giudici di merito possano basare un'apprezzabile mitigazione; la genericità delle deduzioni viene rigettata.
- Chi propone ricorso infondato o aspecifico rischia non solo il rigetto, ma anche la condanna alle spese e, se ravvisata colpa nella determinazione del motivo, l'ammenda a favore della cassa delle ammende.
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