Cassazione Penale, Sentenza n. 1963/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contestazione relativa al reato riqualificato come furto semplice, perché il reato è estinto per remissione di querela. Ha confermato la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Cullè impugna la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, in riforma del primo grado, aveva riqualificato il reato di rapina in furto semplice e, applicando la condizione di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., aveva dichiarato la non punibilità per il furto; la Corte di appello aveva altresì dichiarato la non procedibilità per il reato di lesioni per intervenuta remissione di querela. Il ricorrente si duole della mancata declaratoria di estinzione del reato di furto per remissione di querela, chiedendo che anche per tale contestazione si dichiari l'estinzione del reato in conseguenza della remissione.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La Corte d'appello aveva applicato la condizione di non punibilità per particolare tenuità prevista dall'art. 131-bis c.p.; la Cassazione però riconosce che l'interesse dell'imputato a ottenere la declaratoria di estinzione del reato per remissione di querela è legittimo poiché la remissione ha effetti più favorevoli rispetto alla mera declaratoria di non punibilità
remissione di querela (effetto estintivo)
La remissione di querela estingue il reato e la connessa responsabilità civile; perciò quando risulti intervenuta, la declaratoria di estinzione per remissione è prevalente e più favorevole rispetto all'applicazione della non punibilità per particolare tenuità
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 25786 del 05/04/2019 Rv. 276637
Sez. 5, n. 25786 del 05/04/2019 Rv. 276637
Il principio richiamato è che l'interesse dell'imputato a impugnare una sentenza che dichiara la non punibilità ex art. 131-bis è fondato quando con l'impugnazione si può ottenere la declaratoria di estinzione del reato per remissione di querela, in quanto quest'ultima pronuncia comporta effetti più favorevoli
Massime di principio
- La remissione di querela estingue il reato e la responsabilità civile e, se intervenuta, deve essere dichiarata anche se il giudice ha già applicato la non punibilità per particolare tenuità; la declaratoria di estinzione è più favorevole per l'imputato
- Il soggetto condannato o assolto per non punibilità ex art. 131-bis ha interesse a impugnare la decisione quando può ottenere la declaratoria di estinzione per remissione di querela
- La Cassazione può annullare senza rinvio la decisione di merito quando risulta pacificamente l'estinzione del reato per remissione, limitando l'annullamento alle parti interessate
- La qualificazione del reato (es. rapina -> furto semplice) non impedisce che, se prima o durante il processo interviene la remissione di querela, il giudice dichiari l'estinzione anche per la fattispecie riqualificata
- L'estinzione per remissione ha effetti processuali e sostanziali più ampi della non punibilità per particolare tenuità: va valutata prioritariamente quando sussiste
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