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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1977/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Zucco impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 12/07/2021 che confermava la condanna del Tribunale di Belluno per il reato di furto aggravato. Tra i motivi di ricorso, il quarto denunciava la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Tale motivo non è stato ritenuto manifestamente infondato e ha consentito l'instaurazione del rapporto processuale rispetto al capo di imputazione considerato

La decisione

La Corte ha rilevato che il reato si è estinto per prescrizione maturata in data 22/10/2021, successiva alla sentenza di appello. I restanti motivi (sul quantum della pena e sull'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) sono stati assorbiti perché, anche se fondati, avrebbero prodotto un risultato meno favorevole rispetto all'accertata causa estintiva. In assenza di elementi per una pronuncia ex art. 129, comma 2, c.p.p., la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato

Norme richiamate

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che mancassero elementi per pronunciare ai sensi di questo comma; di conseguenza ha proceduto all'annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione, anziché decidere nel merito secondo le facoltà previste dall'art. 129, comma 2

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato matura dopo la sentenza di appello ma prima della decisione di legittimità, la Cassazione può dichiarare l'estinzione del reato e annullare senza rinvio la sentenza impugnata
  • Un motivo di ricorso non manifestamente infondato relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena può essere sufficiente per instaurare il rapporto processuale e portare al riconoscimento di effetti estintivi (es. prescrizione) sopravvenuti
  • Questioni che incidono solo sul quantum della pena o su eventuali esimenti minori possono risultare assorbite se l'accertamento di una causa estintiva (come la prescrizione) produce un esito più favorevole per l'imputato
  • L'art. 129, comma 2, c.p.p. consente alla Corte di Cassazione, in presenza di determinati presupposti, di decidere nel merito; se però mancano gli elementi per esercitare tale potere, la Corte può annullare senza rinvio per intervenuta estinzione del reato
  • In casi simili è essenziale calcolare con precisione i termini di prescrizione e documentare tempestivamente ogni motivo rilevante (anche apparentemente limitato alla sospensione condizionale) che possa incidere sull'instaurazione del rapporto processuale e sul decorso dei termini

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