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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16543/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda tre atti di contestazione notificati alla società, con i quali venivano irrogate sanzioni per l’omesso versamento di somme iscritte a ruolo a seguito dell’adesione a condoni e sanatorie previsti dalla legge n. 289/2002. La società aveva impugnato gli atti sostenendo, in sintesi, che: 1) la C.T.R. aveva erroneamente ritenuto legittima l’applicazione di una sanzione aggiuntiva del 50% oltre a quella originaria del 30%, violando il principio di legalità e la disciplina sanzionatoria del d.lgs. n. 472/1997; 2) l’amministrazione era decaduta dal potere di contestare la violazione, poiché gli atti di contestazione erano stati notificati oltre cinque anni dal 31.12.2008; 3) la C.T.R. aveva omesso di esaminare il fatto decisivo della perenzione degli atti di contestazione, deducendo inoltre che la prescrizione sarebbe stata comunque quinquennale trattandosi di sanzioni amministrative. La Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi, richiamando la disciplina dell’art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del d.l. n. 138/2011, e ha ritenuto che le cartelle esattoriali dovevano essere notificate entro il 31.12.2008, circostanza pacifica, mentre l’omesso pagamento entro il termine inderogabile del 31.12.2011 integrava una autonoma violazione, sanzionabile nella misura del 50% e contestabile nel termine quinquennale decorrente da tale data, anch’esso rispettato.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso. Ha qualificato l’omesso pagamento entro il 31.12.2011 come autonoma violazione, soggetta alla specifica sanzione del 50% prevista dall’art. 2, comma 5-ter, d.l. n. 138/2011, e ha affermato che il termine per la contestazione decorreva dalla nuova violazione del 31.12.2011, non già dalle precedenti cartelle del 2008. Ne ha tratto la conseguenza che la decisione della C.T.R., di conferma del rigetto degli appelli della società, era conforme a diritto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 138/2011

    "L'Agenzia delle entrate e le società del gruppo Equitalia e di Riscossione Sicilia ... provvedono ... entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011"

    stabilisce il termine ultimo per l’avvio delle azioni di recupero coattivo delle somme dovute e non versate dai contribuenti che avevano aderito ai condoni della legge n. 289/2002.

  • art. 2, comma 5-ter, d.l. n. 138/2011

    "In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 5-bis, si applica una sanzione pari al 50 per cento delle predette somme"

    configura una autonoma violazione per il mancato pagamento entro il 31.12.2011 e prevede una sanzione ulteriore del 50% rispetto a quella eventualmente già prevista dalla disciplina del condono.

  • d.l. n. 138/2011

    la disciplina introdotta per la riscossione e la sanzione è stata ritenuta speciale e finalizzata alla celere esazione delle somme dovute in relazione ai condoni.

  • l. n. 148/2011

    ha inserito, in sede di conversione, i commi 5-bis e 5-ter nell’art. 2 del d.l. n. 138/2011.

  • legge n. 289/2002

    resta la disciplina di riferimento dei condoni e delle sanatorie cui la nuova normativa speciale non modifica effetti e regime sostanziale.

  • art. 3, commi 1 e 3, d.lgs. n. 472/1997

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del principio di legalità in materia sanzionatoria, ma non accolto dalla Corte.

  • art. 12 d.lgs. n. 472/1997

    invocato dalla ricorrente per sostenere che avrebbero dovuto applicarsi le aggravanti e non una duplicazione sanzionatoria.

  • artt. 17 e 20 d.lgs. n. 472/1997

    richiamati dalla ricorrente per dedurre la decadenza dell’amministrazione dal potere di contestazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia di riscossione delle somme dovute a seguito di adesione a condoni o sanatorie, il legislatore può introdurre una disciplina speciale che fissi un termine ultimo inderogabile per il pagamento e una sanzione autonoma per l’omesso pagamento entro tale termine.
  • Quando la normativa prevede un’ulteriore scadenza per adempiere, l’omesso versamento entro quella nuova data integra una violazione distinta rispetto all’originaria omissione, con autonomo dies a quo per l’irrogazione della sanzione e per i relativi termini di contestazione.
  • La sanzione aggiuntiva prevista dalla disciplina speciale non si confonde con la sanzione eventualmente prevista dalla disciplina del condono originario, poiché opera come conseguenza dell’inadempimento alla nuova obbligazione di pagamento entro la data fissata dal legislatore.
  • La verifica della tempestività degli atti sanzionatori deve essere compiuta avendo riguardo al momento in cui si realizza la specifica violazione contestata, non a quello delle pregresse attività di riscossione o delle cartelle già notificate nei termini.
  • Le norme speciali introdotte per accelerare il recupero delle somme condonate non modificano, di per sé, la disciplina sostanziale dei singoli condoni, ma incidono sul profilo della riscossione e della reazione sanzionatoria all’inadempimento successivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDecadenzaNullità

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