Cassazione Penale, Ordinanza n. 11125/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e in appello per il reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio in forma di lieve entità, ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale quanto alla ritenuta specifica offensività della condotta, sostenendo che la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare in modo apodittico la decisione di primo grado; 2) vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il ricorso generico e volto a una non consentita rivalutazione del compendio istruttorio, privo di un confronto puntuale con la motivazione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché privo di concreti riferimenti critici alla motivazione d'appello e, comunque, diretto a riproporre censure già esaminate e disattese, mentre la Corte territoriale aveva valorizzato il dato quantitativo, la disponibilità di un apparecchio per il frazionamento in dosi e la confessione dell'imputato. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la sentenza impugnata aveva motivato in modo corretto il diniego dell'art. 131-bis c.p. e delle attenuanti generiche, richiamando le modalità spazio-temporali della detenzione, il dato ponderale, la personalità dell'imputato e i plurimi precedenti penali. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
fattispecie incriminatrice per la quale l'imputato era stato condannato; nella decisione si richiamano il dato quantitativo, gli strumenti di frazionamento e la confessione come indici di offensività e di responsabilità.
la causa di non punibilità è stata negata perché le modalità della detenzione, il dato ponderale e la personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti penali, erano complessivamente incompatibili con la particolare tenuità del fatto.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che il ricorrente non abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In cassazione sono inammissibili i motivi che non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e che mirano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove.
- Quando il giudice di merito abbia già motivato in modo coerente su offensività della condotta e responsabilità, il ricorso che si limiti a riprodurre censure già esaminate è manifestamente infondato.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa non solo dal dato quantitativo della sostanza, ma anche dalle modalità concrete della detenzione, dal contesto spazio-temporale, dagli strumenti funzionali allo spaccio e dalla personalità dell'imputato, specie in presenza di precedenti penali.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando la sentenza di merito evidenzi l'assenza di elementi positivi di giudizio apprezzabili in favore dell'imputato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, l'obbligo di pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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