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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20611/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio tributario in cui, in appello, l’ufficio aveva impugnato la sentenza di primo grado. La Corte di giustizia tributaria regionale rigettava l’appello dell’Agenzia ma compensava integralmente le spese di giudizio "per la particolarità del caso trattato". La contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi: (1) motivazione apparente della statuizione sulle spese, per violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36 d.lgs. 546/1992 e 111 Cost.; (2) violazione dell’art. 15 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 24 e 111 Cost., per avere compensato le spese senza indicare gravi ed eccezionali ragioni e senza condannare la controparte alla refusione delle spese di entrambi i gradi; (3) violazione degli artt. 112, 324 e 329 c.p.c., 2909 c.c. e delle norme del processo tributario, perché la CTR, pur avendo rigettato l’unico motivo di appello e in assenza di specifica impugnazione sul punto, avrebbe riformato anche il capo della sentenza di primo grado sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo, il secondo e il terzo motivo. Ha affermato che la formula "particolarità del caso trattato" è una motivazione meramente apparente e non integra una valida ragione di compensazione; ha inoltre rilevato che, nel processo tributario, la compensazione delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate in sentenza. Quanto al terzo motivo, ha osservato che la statuizione sulle "spese di giudizio" doveva intendersi riferita all’intero giudizio e che la commissione regionale non poteva incidere, in assenza di uno specifico appello sul punto, sulla condanna alle spese di primo grado. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per la regolazione delle spese del secondo grado e del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il parametro processuale utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente e violazioni processuali.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro usato per denunciare la violazione di legge in tema di spese processuali.

  • art. 132 c.p.c.

    richiede una motivazione idonea a rendere percepibili le ragioni della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    concorre a delimitare il contenuto minimo della motivazione della sentenza.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    la motivazione, pur sintetica, deve consentire di comprendere l’iter logico della decisione tributaria.

  • art. 111 Cost.

    impone un controllo effettivo sulla razionalità della decisione e sulla sua motivazione.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario le spese seguono la soccombenza, salvo gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; la compensazione non può essere disposta con formule generiche.

  • art. 24 Cost.

    il regime delle spese deve essere conforme alla tutela giurisdizionale e al principio di proporzionalità.

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda o su capi non devoluti.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per il tema della stabilità dei capi non impugnati.

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato per il tema dell’acquiescenza e dei capi non devoluti.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato a sostegno del principio di intangibilità del giudicato sui capi non devoluti.

  • art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    consacra la regola della soccombenza nella liquidazione delle spese del processo tributario.

  • art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    consente la compensazione solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni da indicare espressamente in sentenza.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la compensazione delle spese non può essere giustificata con formule generiche o stereotipate, come la mera "particolarità" o "peculiarità" della controversia, ma richiede una specifica indicazione delle gravi ed eccezionali ragioni poste a fondamento della deroga alla soccombenza.
  • La motivazione sulla compensazione delle spese deve essere effettivamente intellegibile: una motivazione solo apparente, pur graficamente esistente, è nulla quando non consente di ricostruire il ragionamento decisorio e di verificarne la correttezza.
  • Se il giudice d’appello rigetta l’impugnazione e dispone genericamente la compensazione delle "spese di giudizio", la statuizione va interpretata come riferita all’intero giudizio solo se il contenuto della decisione lo impone; in ogni caso, non può essere modificato il capo sulle spese di primo grado in mancanza di uno specifico motivo di appello sul punto.
  • Nel contenzioso tributario la deroga alla regola della soccombenza deve essere coerente con il principio di proporzionalità e con il diritto di difesa, sicché le ragioni della compensazione devono essere tali da rendere non irragionevole l’abbandono della regola generale.
  • Il controllo di legittimità sulle spese comprende sia la verifica della presenza di una motivazione reale e non apparente, sia la verifica del rispetto dei presupposti legali per la compensazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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