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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03358/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'accertamento, compiuto nei giudizi di merito, dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato tra la società e due lavoratrici. Il Tribunale di Ferrara aveva ritenuto sussistente la subordinazione; la Corte d'appello di Bologna aveva respinto il gravame della società, confermando l'accertamento sulla base delle dichiarazioni delle lavoratrici, ritenute puntuali e corroborate da ulteriori riscontri testimoniali e dal verbale ispettivo. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2094 c.c., sostenendo che la sentenza avrebbe errato nell'individuare il reale datore di lavoro, anche perché la società sarebbe stata costituita e operativa solo in epoca successiva rispetto al periodo in cui si assumeva prestata l'attività, e lamentando che non bastasse una mera verosimiglianza per affermare il rapporto subordinato; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2094, 116 e 246 c.p.c. e omesso esame di questioni decisive, contestando la valorizzazione delle prove testimoniali, l'attendibilità dei testi e, in particolare, la deposizione di un teste che la società riteneva capace e decisiva nel negare la subordinazione, nonché l'asserita mancata considerazione di circostanze rilevanti sulla presenza delle persone sentite e sulle direttive impartite alle lavoratrici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto contro la motivazione della sentenza di primo grado e non contro la ratio decidendi della sentenza d'appello, che aveva confermato integralmente la decisione del Tribunale e sostituito quella di primo grado. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile in tutte le sue articolazioni: la censura ex art. 2094 c.c. è stata reputata una contestazione del giudizio di fatto sulla subordinazione e della valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito; la doglianza ex art. 116 c.p.c. non denunciava una vera violazione di regola legale di valutazione della prova, ma mirava solo a una diversa lettura del materiale istruttorio; il richiamo all'art. 246 c.p.c. è stato giudicato inconferente perché la sentenza impugnata non aveva escluso la capacità del teste, ma solo la sua attendibilità; la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è stata infine dichiarata inammissibile perché la decisione d'appello costituiva una "doppia conforme" e il ricorrente non aveva indicato specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    Definisce la nozione di lavoro subordinato; la sua violazione è denunciabile in cassazione solo quanto all'individuazione dei suoi caratteri tipici, non per contestare la mera valutazione di fatto degli indici di subordinazione.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o disattende la regola del prudente apprezzamento in presenza di una regola legale di prova; non quando si contesta solo il modo in cui il giudice ha valutato le prove.

  • art. 246 c.p.c.

    Attiene alla capacità a testimoniare; non è pertinente quando la censura riguarda la credibilità o attendibilità del teste, profilo rimesso al giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità per violazione di legge non consente di rimettere in discussione l'apprezzamento di fatto sulla subordinazione o la valutazione probatoria del giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è proponibile solo nei limiti attualmente consentiti e, nel caso di doppia conforme, richiede anche la specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 161 c.p.c.

    Quando la sentenza d'appello conferma integralmente quella di primo grado, i vizi di quest'ultima si convertono in motivi di impugnazione e non sono direttamente deducibili in cassazione.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    In caso di doppia conforme limita l'ammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., imponendo al ricorrente di indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 385, primo comma, c.p.c.

    Base della condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La declaratoria di inammissibilità comporta, se dovuto, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • La qualificazione di un rapporto come subordinato è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per errata individuazione dei criteri legali di subordinazione, non per la mera diversa lettura degli indici fattuali o delle prove.
  • La deduzione di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si allega l'adozione di un criterio legale di valutazione della prova erroneo o l'attribuzione a una prova di un valore probatorio legalmente diverso; non basta lamentare una cattiva valutazione del materiale istruttorio.
  • Il richiamo all'art. 246 c.p.c. è inconferente quando il giudice non mette in discussione la capacità a testimoniare, ma valuta soltanto l'attendibilità del teste e la coerenza della sua deposizione con le altre prove.
  • In presenza di sentenza d'appello integralmente confermativa di quella di primo grado, non è consentito censurare direttamente in cassazione i vizi della decisione di primo grado: occorre attaccare la motivazione della sentenza d'appello, che è l'unica rilevante.
  • Nel regime della 'doppia conforme', il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica in modo specifico le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

Come è indicizzato

RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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