Sentenza del 27/07/2018 n. 19949 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato l'annullamento parziale dell'accertamento IVA, IRPEG e IRAP relativo all'anno 2000. Il primo motivo riguardava la deducibilità delle perdite su crediti: secondo l'Agenzia, in assenza di procedure concorsuali o di specifiche azioni esecutive, la società avrebbe dovuto dimostrare con elementi certi e precisi l'irrecuperabilità dei crediti. Il secondo motivo riguardava la deduzione dei costi per servizi di confezionamento fatturati da società estere appartenenti allo stesso gruppo: l'Ufficio sosteneva che fosse deducibile soltanto il costo effettivamente sostenuto dalle consociate e non il margine incluso nelle fatture, ritenendo insussistente la loro autonomia gestionale e finanziaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Quanto alle perdite su crediti, ha ritenuto legittima la valutazione dei giudici di merito secondo cui la prescrizione dei crediti e la conseguente inesigibilità costituivano elementi certi e precisi, senza che fosse necessario ricorrere sempre a una procedura concorsuale o ad azioni giudiziali di recupero. Tale valutazione, essendo di fatto, non era censurabile in cassazione, anche perché l'Agenzia non aveva contestato specificamente la documentazione e la prescrizione già accertate in primo grado. Quanto ai costi delle consociate estere, la Corte ha rilevato che l'Agenzia non aveva adeguatamente contestato l'accertata autonomia gestionale delle società né aveva censurato la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il recupero a tassazione è quindi rimasto annullato per le voci contestate. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 7.000 euro, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 66, comma 3, applicabile ratione temporis
La deducibilità fiscale delle perdite su crediti richiede la prova di elementi certi e precisi che dimostrino l'effettiva perdita e l'inesigibilità del credito. Tuttavia, non è indispensabile che il debitore sia stato sottoposto a una procedura concorsuale: anche la prescrizione del credito può costituire un elemento obiettivo sufficiente.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 101
La disposizione, nella disciplina successiva a quella applicabile al caso, conferma il principio secondo cui la perdita su crediti è deducibile quando risulta certa e precisa; la valutazione concreta degli elementi probatori spetta ai giudici di merito.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 5
I costi sono deducibili se inerenti all'attività d'impresa e adeguatamente provati. Nel caso esaminato, tuttavia, la censura dell'Agenzia non ha colto la motivazione effettiva della sentenza, fondata sull'autonomia delle società estere e sulla natura di normali rapporti commerciali delle prestazioni.
La norma disciplina l'onere della prova. La Corte ha precisato che non vi era stata un'erronea attribuzione dell'onere probatorio, ma soltanto una contestazione della valutazione delle prove, che avrebbe dovuto essere dedotta come vizio motivazionale e non come violazione di legge.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis
fatto controverso e decisivo per il giudizio
Il vizio di motivazione è configurabile solo quando la motivazione sia logicamente insostenibile o ometta l'esame di un fatto realmente controverso e decisivo; non è sufficiente una generica critica alla valutazione delle prove operata dai giudici di merito.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per violazione o falsa applicazione di legge deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Una censura che presupponga un fatto già escluso dai giudici di merito o che non contesti la motivazione decisiva può risultare infondata o inammissibile.
Massime di principio
- La deduzione fiscale di una perdita su crediti non richiede necessariamente una procedura concorsuale o l'avvio di azioni esecutive: la prescrizione, l'irreperibilità del debitore, la cessazione dell'attività o altri elementi oggettivi possono dimostrare con sufficiente certezza l'inesigibilità, purché siano documentati e riferibili al periodo d'imposta corretto.
- La valutazione della documentazione e dell'effettiva irrecuperabilità del credito è normalmente una questione di fatto riservata ai giudici di merito; in cassazione non può essere sostituita da una nuova valutazione delle prove.
- Nei rapporti tra società appartenenti allo stesso gruppo, l'appartenenza comune non dimostra di per sé l'assenza di autonomia gestionale o l'inesistenza dei costi. Per disconoscere la deducibilità occorrono contestazioni specifiche e prove concrete, ad esempio su sovrafatturazione, assenza di prestazioni, mancanza di inerenza o dipendenza economico-finanziaria.
- L'Amministrazione finanziaria deve contestare puntualmente i presupposti di fatto e la documentazione posti a fondamento della decisione di primo grado; la mera riproposizione delle argomentazioni già svolte può non essere sufficiente in appello o in cassazione.
- Un ricorso per cassazione deve confrontarsi direttamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Se la censura si fonda su un presupposto fattuale già escluso dai giudici di merito o non adeguatamente contestato nei gradi precedenti, il motivo può essere dichiarato infondato o inammissibile.
- Per dedurre costi relativi a servizi infragruppo è opportuno conservare contratti, fatture, prove dei pagamenti, documentazione delle prestazioni rese e criteri di determinazione del prezzo, così da dimostrare effettività, inerenza e congruità dell'operazione.
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