Sentenza del 27/07/2018 n. 19952 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2002, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato IVA, IRPEG e IRAP, oltre alle sanzioni, ritenendo che i rapporti tra L. s.r.l. e G.T.M. s.r.l. configurassero, per facta concludentia, un contratto di commissione di vendita, cioè un mandato senza rappresentanza. Di conseguenza, i trasferimenti di beni tra le società avrebbero costituito cessioni di beni rilevanti ai fini IVA e delle imposte dirette, anziché semplici prestazioni di lavorazione. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio per asserita genericità e ripetitività dei motivi. L'Agenzia ha impugnato tale statuizione deducendo la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, sostenendo che l'appello contenesse specifiche critiche alla sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che l'appello fosse sufficientemente specifico: non era necessaria una formulazione sacramentale dei motivi, essendo sufficiente la chiara contrapposizione di argomentazioni alle ragioni della sentenza impugnata. Il secondo motivo, relativo alla motivazione sul merito, è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale di Campobasso, in diversa composizione, affinché esamini nel merito l'appello dell'Ufficio e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione. La Cassazione non ha quindi deciso definitivamente se i rapporti tra le società fossero qualificabili come commissione o come lavorazione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
L'appello deve contenere motivi specifici
L'onere di specificità è soddisfatto quando l'appellante individua con sufficiente chiarezza i punti della sentenza contestati e contrappone argomentazioni idonee a mettere in discussione la relativa motivazione. Non sono necessarie formule particolari, né un progetto alternativo completo di decisione.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 2, n. 3
Nel contratto di commissione, i trasferimenti di beni tra committente e commissionario possono costituire cessioni di beni rilevanti ai fini IVA.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 4, lett. h)
Le prestazioni eseguite nell'ambito di determinati rapporti di commissione non sono trattate come mere prestazioni di servizi, con conseguente possibile qualificazione dei passaggi di beni come cessioni.
Codice civile, artt. 1731 e seguenti
La qualificazione del rapporto come contratto di commissione dipende dalla concreta volontà delle parti e dalle modalità effettive di esecuzione, anche desumibili da comportamenti concludenti.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 4 e 5
La sentenza è stata impugnata per violazione delle norme processuali e per vizio di motivazione; tuttavia, il motivo sulla motivazione di merito è rimasto assorbito dopo la cassazione della statuizione preliminare di inammissibilità.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
La Cassazione ha rinviato la causa perché la decisione richiedeva ulteriori accertamenti di fatto, non potendo quindi decidere direttamente il merito.
Costituzione, art. 24
Le argomentazioni sul merito contenute in una pronuncia di inammissibilità, quando il giudice si è spogliato della potestas iudicandi, restano irrilevanti e non possono essere trattate come una decisione effettiva sul merito, anche a tutela del diritto di difesa.
Massime di principio
- Un appello tributario non è inammissibile soltanto perché ripropone argomenti già svolti in primo grado: è sufficiente che renda riconoscibili i punti della sentenza contestati e le ragioni per cui la decisione dovrebbe essere riformata.
- La specificità dei motivi va valutata in concreto e non in modo formalistico. Anche la richiesta di una nuova valutazione delle prove può essere adeguata, purché sia collegata alle motivazioni della sentenza impugnata.
- Quando il giudice dichiara l'appello inammissibile, le eventuali considerazioni svolte anche sul merito sono normalmente prive di efficacia decisoria e non costituiscono una pronuncia definitiva sulla controversia.
- Se la Cassazione elimina la declaratoria di inammissibilità, la causa deve normalmente essere rinviata al giudice di merito per l'esame delle questioni sostanziali, salvo che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- Nelle controversie fiscali sulla qualificazione dei rapporti tra imprese, la natura del contratto può essere ricostruita sulla base dei comportamenti concretamente tenuti, della documentazione contabile e delle modalità effettive dei trasferimenti, non soltanto sulla denominazione utilizzata dalle parti.
- La decisione non ha stabilito quale fosse la qualificazione corretta dei rapporti tra L. s.r.l. e G.T.M. s.r.l.; ha deciso esclusivamente che l'appello dell'Amministrazione era ammissibile e doveva essere esaminato nel merito.
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