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Sentenza

Sentenza del 27/07/2018 n. 19950 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato, per l'anno 2004, il reddito ai fini IRES, IRAP e IVA, contestando l'utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti intercorse con la società FI, ritenuta priva di un'adeguata struttura commerciale e inserita in una possibile frode carosello. In Cassazione l'Ufficio ha dedotto, da un lato, la violazione dell'obbligo di allegazione del processo verbale di constatazione richiamato nell'avviso e, dall'altro, l'insufficiente motivazione della CTR sull'inesistenza delle operazioni e sulla consapevolezza della contribuente circa la frode.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Ha stabilito che l'omessa allegazione del PVC non determina automaticamente l'illegittimità dell'avviso quando il suo contenuto essenziale, necessario a integrarne la motivazione, sia già riportato nell'atto. Ha inoltre ritenuto insufficiente la motivazione della CTR, che aveva valorizzato soltanto la realtà organizzativa della OC, la registrazione contabile delle operazioni e i pagamenti bancari, senza esaminare adeguatamente gli indizi indicati dall'Ufficio, tra cui l'assenza di una struttura idonea della cedente, il ridotto margine di ricarico e il rapporto fiduciario tra le società. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR di Ancona, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Gli atti richiamati nella motivazione devono essere allegati, salvo che l'atto impositivo ne riproduca il contenuto essenziale.

    L'obbligo di allegazione riguarda gli atti il cui contenuto è necessario per integrare la motivazione dell'avviso. Non è necessario allegare ogni atto meramente richiamato a fini narrativi o quando la parte rilevante sia già riprodotta nell'avviso.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 3

    La motivazione dell'atto amministrativo deve consentire al contribuente di comprendere le ragioni effettive della pretesa; il richiamo ad altri atti rileva solo se serve a integrare tale motivazione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56

    La motivazione dell'avviso di accertamento IVA deve essere sufficientemente completa e conoscibile dal contribuente, anche mediante il richiamo ad altri atti nei limiti in cui il loro contenuto essenziale sia riportato o allegato.

  • D.Lgs. n. 32 del 2001, artt. 1 e 2

    Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

    La riproduzione del contenuto essenziale dell'atto richiamato nell'avviso sostituisce l'obbligo di allegazione materiale.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis

    La motivazione è insufficiente quando omette totalmente l'esame di elementi potenzialmente decisivi o presenta una carenza obiettiva nel percorso logico, non quando la parte si limita a contestare la valutazione degli elementi svolta dal giudice di merito.

  • Principi in materia di frodi carosello e detrazione IVA

    L'Amministrazione deve provare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, sia la natura fraudolenta o fittizia del cedente sia gli elementi oggettivi dai quali il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza professionale, di partecipare a un'evasione. Una volta forniti tali indizi, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede e la legittimità della detrazione.

Massime di principio

  • La mancata allegazione di un documento richiamato in un avviso non comporta automaticamente l'annullamento dell'atto: occorre verificare se l'avviso riproduca già il contenuto essenziale del documento e consenta una difesa effettiva.
  • Nelle contestazioni di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve dimostrare non solo l'irregolarità o l'inaffidabilità del fornitore, ma anche elementi concreti idonei a dimostrare la conoscenza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, della frode da parte dell'acquirente.
  • La regolarità formale della contabilità, i pagamenti tramite banca e l'effettiva consegna dei beni sono elementi favorevoli ma, da soli, non dimostrano necessariamente la buona fede del contribuente né la genuinità soggettiva del fornitore.
  • La presenza di una struttura aziendale reale e di operazioni effettivamente eseguite non esclude automaticamente la partecipazione inconsapevole o consapevole a una frode carosello; il giudice deve esaminare complessivamente tutti gli indizi, inclusi prezzi anomali, margini ridotti, rapporti tra le società e capacità operativa del fornitore.
  • Quando l'Amministrazione presenta indizi attendibili sull'inesistenza delle operazioni o sulla fittizietà del fornitore, il contribuente deve fornire una prova concreta della legittimità della detrazione e delle verifiche diligentemente svolte.

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