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Sentenza

Sentenza del 27/07/2018 n. 19948 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia che aveva riconosciuto alla società l'esenzione decennale dall'IRPEG prevista dal D.P.R. n. 218 del 1978, art. 105, relativamente agli anni 1999 e 2000. In particolare, ha contestato che la CTR avesse ritenuto vincolante una precedente pronuncia favorevole alla contribuente, non ancora passata in giudicato, e che avesse conseguentemente ritenuto assorbiti gli accertamenti fiscali senza verificare autonomamente la sussistenza dei presupposti dell'agevolazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, limitatamente alla parte riguardante le imposte sui redditi, rilevando che la precedente sentenza della CTR richiamata non era definitiva perché impugnata in Cassazione e quindi non poteva costituire giudicato vincolante. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. Quanto all'IVA, invece, è stata riconosciuta l'efficacia del giudicato esterno derivante da una precedente sentenza relativa agli stessi avvisi, con conseguente stralcio della parte IVA. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti indicati e la causa è stata rinviata alla CTR della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Codice civile, art. 2909

    L'autorità della cosa giudicata fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa

    La Corte ha chiarito che una pronuncia non definitiva, perché ancora impugnata, non può produrre giudicato esterno vincolante né obbligare il giudice a uniformarsi ad essa.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Le disposizioni individuano, rispettivamente, i motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge e per insufficiente motivazione su fatti decisivi.

  • D.P.R. n. 218 del 1978, art. 105

    La norma prevedeva l'esenzione decennale dall'IRPEG, la cui applicabilità doveva essere verificata nel merito sulla base dei relativi presupposti.

  • Legge n. 64 del 1986, art. 14, comma 5

    La disposizione è stata richiamata dall'Agenzia in relazione ai presupposti e agli effetti del beneficio fiscale contestato, ma la Cassazione non ne ha esaminato direttamente il merito, ritenendo assorbito il relativo motivo.

Massime di principio

  • Una sentenza non ancora passata in giudicato, perché impugnata, non può essere considerata vincolante in un altro giudizio avente oggetto analogo.
  • Il giudice non può riconoscere automaticamente un'agevolazione fiscale limitandosi a richiamare una precedente decisione non definitiva: deve verificare autonomamente i presupposti previsti dalla legge.
  • Il giudicato esterno può operare per la stessa imposta e per il medesimo rapporto tributario, ma normalmente non si estende automaticamente a tributi diversi, anche quando gli accertamenti si fondano sui medesimi fatti.
  • Quando una sentenza viene cassata con rinvio, la controversia non è definitivamente decisa nel merito: il giudice del rinvio deve riesaminare la questione secondo i principi stabiliti dalla Cassazione.
  • L'effetto favorevole di un giudicato relativo all'IVA non comporta necessariamente lo stesso esito per IRPEG, IRAP o altre imposte, perché ciascun tributo può avere struttura e presupposti giuridici differenti.

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