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Sentenza

Sentenza del 27/07/2018 n. 2022 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Reddito di impresa - deduzione di corso - presupposto - inerenza - contabilizzazione - non è sufficiente. Sopravvenienza passiva - rilevazione - rettifica - pregresso fatto di gestione - è necessario. Reddito d'impresa - ricavo - incremento - oggettiva antieconomicità della gestione - è presupposto - è possibile. IVA - cessione intracomunitaria - prova dell'effettuazione - incombe al contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità del costo sostenuto per l'acquisto di un'imbarcazione, effettuato mediante permuta parziale di un autocaravan, nonché la rilevazione di una sopravvenienza passiva, la congruità dei prezzi di vendita e la prova di cessioni intracomunitarie. L'impresa sosteneva che la regolare contabilizzazione dei costi fosse sufficiente a dimostrarne la deducibilità, che la sopravvenienza derivasse da una quadratura contabile concordata tra le parti, che i prezzi di vendita non potessero essere rideterminati dall'Ufficio e che la mancata immatricolazione in Italia provasse l'avvenuta cessione intracomunitaria.

La decisione

Le pretese dell'Amministrazione finanziaria sono state ritenute fondate. Il costo dell'imbarcazione non è deducibile perché il bene era estraneo all'attività d'impresa: la contabilizzazione non dimostra, da sola, l'inerenza. La sopravvenienza passiva non può essere riconosciuta in assenza di un collegamento con precedenti fatti di gestione. L'Ufficio può contestare prezzi di vendita straordinariamente inferiori a quelli di mercato quando tale elemento si inserisca in un quadro complessivo di inattendibilità delle scritture contabili. Infine, per le cessioni intracomunitarie, grava sul venditore italiano la prova dell'effettiva uscita dei beni e del trasferimento al cessionario comunitario; la sola mancata immatricolazione in Italia non è sufficiente.

Norme richiamate

  • Principio di inerenza dei costi nel reddito d'impresa

    Un costo è deducibile solo se riferibile all'attività d'impresa e idoneo a concorrere alla produzione del reddito. La semplice contabilizzazione o la regolarità formale dell'operazione non sono sufficienti.

  • Disciplina delle sopravvenienze passive nel reddito d'impresa

    La sopravvenienza passiva deve essere giustificata da un fatto di gestione pregresso e non può derivare da una mera rettifica o quadratura contabile priva di adeguato riscontro sostanziale.

  • Principio di antieconomicità della gestione e poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria

    Prezzi di vendita anormalmente inferiori a quelli di mercato possono costituire elementi presuntivi utilizzabili dall'Ufficio, soprattutto se associati ad altre anomalie tali da rendere complessivamente inattendibile la contabilità.

  • Disciplina IVA delle cessioni intracomunitarie

    Il venditore deve dimostrare l'effettiva realizzazione della cessione intracomunitaria, inclusi il trasferimento del bene in altro Stato membro e la destinazione al cessionario. La mancata immatricolazione in Italia costituisce, da sola, un elemento insufficiente.

Massime di principio

  • La deducibilità fiscale richiede un concreto collegamento del costo con l'attività esercitata; la registrazione in contabilità non sana l'estraneità del bene o dell'operazione all'impresa.
  • Le rettifiche contabili devono essere sorrette da documentazione e da fatti gestionali pregressi verificabili; una semplice quadratura concordata o una registrazione formale non dimostra l'esistenza di una sopravvenienza passiva.
  • La vendita a prezzi notevolmente inferiori a quelli di mercato non determina automaticamente un maggior reddito, ma può giustificare l'accertamento quando si accompagna a ulteriori elementi di inattendibilità economica o contabile.
  • Nelle cessioni intracomunitarie l'onere della prova grava sul cedente: occorre conservare documenti idonei a dimostrare contratto, identificazione del cliente, fattura, trasporto o consegna e arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione.
  • Per i beni mobili registrati, la mancata immatricolazione nello Stato di origine è soltanto un indizio e non prova da sola l'effettiva esportazione o cessione intracomunitaria.

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