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Sentenza

Sentenza del 27/07/2018 n. 55 - Comm. Trib. Prov. Rieti

Finanza locale - Tassa automobilistica - Prescrizione triennale - Decorrenza - Cartella di pagamento - Mancata notifica - Estratto di ruolo - Impugnabilità -

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la pretesa relativa alla tassa automobilistica deducendo, da un lato, la prescrizione del diritto alla riscossione e, dall'altro, la mancata notifica della cartella di pagamento. È stata inoltre posta la questione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo, nonostante tale documento non sia espressamente incluso tra gli atti impugnabili indicati dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.

La decisione

La decisione riconosce che l'estratto di ruolo è impugnabile quando la cartella di pagamento non sia stata notificata, poiché il contribuente deve poter contestare per la prima volta la pretesa di cui viene a conoscenza tramite l'estratto. In materia di tassa automobilistica, il diritto alla riscossione si prescrive entro il terzo anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato. Pertanto, decorso tale termine senza validi atti interruttivi ritualmente notificati, la pretesa non è più esigibile.

Norme richiamate

  • Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992

    Sebbene l'estratto di ruolo non sia espressamente elencato tra gli atti impugnabili, può essere impugnato quando la cartella di pagamento non sia stata notificata e l'estratto costituisca il primo atto attraverso cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo può essere contestato direttamente se il contribuente non ha mai ricevuto la cartella di pagamento: in tale situazione non è necessario attendere un successivo atto esecutivo per far valere i propri diritti.
  • Per la tassa automobilistica, la prescrizione ordinaria del diritto alla riscossione opera entro il terzo anno successivo a quello in cui il tributo doveva essere pagato.
  • La prescrizione può essere interrotta solo da atti validi e regolarmente notificati; la semplice iscrizione a ruolo o la presenza del debito nell'estratto di ruolo, da sole, non dimostrano necessariamente l'interruzione.
  • Chi contesta la prescrizione dovrebbe verificare la data di scadenza del tributo, la data degli eventuali atti interruttivi e la prova della loro notifica.
  • La mancata notifica della cartella non elimina automaticamente il debito, ma consente di contestare la pretesa e di eccepire, quando ne ricorrono i presupposti, la prescrizione o altri vizi dell'atto.

Testo integrale

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