Cassazione Civile, Ordinanza n. 08843/2025 del 03/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite riguarda avvisi di accertamento e una cartella per omesso pagamento della TARSU per le annualità 2006-2007, emessi dal Comune in relazione a locali della società ricorrente. La contribuente ha contestato, tra l'altro, la legittimità della delibera comunale che aveva assimilato ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi senza predeterminare anche criteri quantitativi di assimilazione. Il ricorso per cassazione era affidato a due motivi: con il primo si deduceva violazione degli artt. 21 e 57 del d.lgs. n. 22/1997 e dell'art. 184 del d.lgs. n. 152/2006, sostenendo che la delibera comunale fosse illegittima perché fondata sul solo criterio qualitativo; con il secondo si censurava la condanna alle spese in favore del Comune. La contribuente chiedeva la disapplicazione della delibera al fine di ottenere l'esenzione o, comunque, la riduzione della TARSU per i locali dove si producevano rifiuti speciali.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che il giudice di merito aveva omesso di pronunciarsi sul motivo di appello concernente la disapplicazione della delibera comunale e non aveva verificato se il potere di assimilazione fosse stato esercitato correttamente, cioè con previsione congiunta di criteri qualitativi e quantitativi. Ha affermato che, in caso di illegittima assimilazione, il giudice tributario deve disapplicare l'atto amministrativo presupposto e applicare la disciplina sui rifiuti speciali, con eventuale esenzione solo per la parte di superficie in cui tali rifiuti si formano o, se del caso, riduzione proporzionale. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato quale fondamento del principio di perpetuatio dell'ufficio di difensore nel giudizio di cassazione, con irrilevanza della rinuncia al mandato comunicata prima dell'adunanza camerale
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
l'eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza è stata respinta perché il ricorso conteneva gli elementi essenziali della vicenda fattuale e processuale
artt. 21 e 57 del d.lgs. n. 22 del 1997
il potere comunale di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani deve essere esercitato secondo il criterio della qualità e della quantità; l'omissione del criterio quantitativo rende illegittima la delibera
art. 184 del d.lgs. n. 152 del 2006
richiamato nel quadro normativo sulla classificazione dei rifiuti e sulla disciplina successiva alla TIA 1 e alla TIA 2
art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997
ha istituito la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, con possibilità di riduzione tariffaria per rifiuti assimilati avviati al recupero
art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006
ha previsto la nuova tariffa integrata ambientale e, in via transitoria, la permanenza delle discipline regolamentari vigenti fino all'adozione del regolamento attuativo
art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997
attribuisce ai Comuni il potere di assimilare per qualità e quantità i rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento
art. 21, comma 7, del d.lgs. n. 22 del 1997
consente, per i rifiuti assimilati avviati a recupero, la sottrazione entro certi limiti alla privativa comunale e una riduzione della tariffa
art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993
disciplina la non tassabilità della parte di superficie in cui si formano rifiuti speciali che il produttore smaltisce a proprie spese; in mancanza di legittima assimilazione si applica questa disciplina
art. 67, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993
richiamato quale base generale della riduzione del tributo in relazione ai rifiuti avviati al recupero
art. 7, comma 2, del d.P.R. n. 158 del 1999
prevede una riduzione della tariffa e non un'esenzione totale per i rifiuti speciali assimilati avviati a recupero
art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E
richiamato quale base del potere-dovere del giudice di disapplicare l'atto amministrativo illegittimo presupposto dell'imposizione
art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992
conferma il diritto dell'ente pubblico vittorioso alla rifusione delle spese anche quando sia assistito da propri funzionari o dipendenti
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario avente ad oggetto la TARSU o la tariffa rifiuti, la legittimità della pretesa dipende anche dalla correttezza della delibera comunale che abbia disposto l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani; tale assimilazione deve essere effettuata non solo con criterio qualitativo, ma anche con predeterminazione dei limiti quantitativi.
- Se la delibera comunale di assimilazione è illegittima per contrasto con la disciplina statale, il giudice tributario ha il potere-dovere di disapplicarla anche d'ufficio, nei limiti in cui l'atto amministrativo sia stato investito dai motivi di impugnazione contro l'atto impositivo.
- L'eventuale illegittimità dell'assimilazione non comporta automaticamente l'esenzione totale dal tributo: occorre distinguere tra superficie interamente destinata a rifiuti speciali non assimilabili, superficie parzialmente interessata e ipotesi di rifiuti assimilati avviati al recupero, con possibili esenzioni o riduzioni proporzionali diverse.
- L'esenzione o la non tassabilità per superfici produttive di rifiuti speciali costituisce un'eccezione che deve essere allegata e provata dal contribuente.
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al mandato del difensore non paralizza il processo quando sia già fissata l'adunanza o l'udienza, per effetto del principio di perpetuatio dell'ufficio di difensore.
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