Cassazione Civile, Ordinanza n. 20014/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un’intimazione di pagamento relativa a sette cartelle emesse su ruoli formati dall’Agenzia delle Entrate. Il giudice di primo grado aveva annullato solo quattro cartelle; in appello l’amministrazione finanziaria e l’agente della riscossione contestavano la decisione. La CTR Campania aveva però rigettato l’appello ritenendo, da un lato, che l’amministrazione fosse decaduta dalle difese in appello nella parte in cui aveva dedotto l’esistenza di una causa interruttiva della prescrizione, qualificandola come eccezione in senso stretto non proponibile; dall’altro, aveva ritenuto non provato il collegamento tra l’atto interruttivo e le cartelle, in mancanza della produzione del fermo notificato. In Cassazione l’Agenzia delle Entrate ha dedotto due motivi: violazione degli artt. 57 e 58 d.lgs. 546/1992 per errata applicazione della disciplina dei nova in appello; violazione degli artt. 1335, 2697 e 2727 c.c. per errata distribuzione dell’onere probatorio sulla notifica a mezzo raccomandata dell’atto recettizio.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Ha affermato che l’allegazione dell’interruzione della prescrizione non costituisce nuova eccezione in senso stretto, ma mera difesa o controeccezione rilevabile anche in appello e, nei limiti di legge, anche d’ufficio sulla base degli atti. Ha inoltre ritenuto errata la valutazione della CTR sulla prova della notifica, precisando che, in caso di raccomandata consegnata al domicilio del destinatario, opera la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. e grava sul destinatario l’onere di provare che il plico non contenesse l’atto indicato o che il contenuto fosse diverso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio
La norma preclude in appello le nuove eccezioni solo se effettivamente nuove e non rilevabili d’ufficio; l’allegazione dell’interruzione della prescrizione non rientra in tale divieto perché integra una difesa/controeccezione.
Richiamato insieme all’art. 57 quale parametro della disciplina dei nova nel giudizio tributario di appello.
La consegna del plico al domicilio del destinatario fa presumere la conoscenza dell’atto; chi ne contesta il contenuto deve provarne la non corrispondenza.
L’onere della prova è posto a carico della parte che contesta il contenuto dell’atto notificato quando la spedizione/consegna risultino documentate.
Richiamato a sostegno dell’uso di presunzioni semplici in tema di prova della notifica e del contenuto del plico.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Parametro del motivo relativo alla nullità della sentenza per errata applicazione della disciplina processuale sulle eccezioni nuove in appello.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo relativo alla violazione di legge sulla prova della notifica e sull’onere probatorio.
Massime di principio
- Nel processo tributario d’appello, il divieto di domande ed eccezioni nuove non si estende alle mere difese o controeccezioni dell’amministrazione che si limitino a contrastare la pretesa avversaria, quando il fatto dedotto sia rilevabile anche d’ufficio.
- L’interruzione della prescrizione non costituisce eccezione in senso stretto, ma eccezione in senso lato: può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, purché risultante da elementi ritualmente acquisiti agli atti.
- Quando una raccomandata notificata al domicilio del destinatario risulti consegnata, opera la presunzione di conoscenza dell’atto; se il destinatario contesta che il plico contenesse l’atto dichiarato dal mittente, l’onere di provare tale contestazione grava su di lui.
- In presenza di una doppia ratio decidendi, la cassazione è comunque giustificata quando entrambi i capi della motivazione siano censurati con successo.
- La disciplina processuale dei nova e quella della prova della notificazione devono essere applicate in modo coerente con il principio di vicinanza della prova, evitando di addossare al notificante l’onere di dimostrare negativamente il contenuto del plico oltre la prova delle operazioni notificatorie.
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