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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24095/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (correntista)

La controversia

La controversia riguarda un rapporto di conto corrente, intrattenuto a partire dal 1985 e poi chiuso dopo il 30 giugno 2008, sul quale era collegato anche un conto anticipi. Il correntista ha chiesto l'accertamento della nullità degli addebiti per interessi ultralegali, anatocismo, commissione di massimo scoperto e spese varie, con rideterminazione del saldo e condanna alla restituzione di quanto pagato senza titolo. Il tribunale aveva rigettato le domande per difetto di prova, ritenendo inammissibili le istanze di esibizione documentale e di consulenza tecnica contabile. La corte d'appello, invece, ha riformato la decisione: ha ritenuto ammissibile l'appello, ha dichiarato la nullità degli addebiti contestati, ha rideterminato il saldo debitore, ma ha respinto la domanda restitutoria perché non risultava provato il pagamento effettivo dell'indebito. La banca cessionaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., sostenendo che l'appello fosse inammissibile perché meramente riproduttivo delle difese di primo grado e privo di specifica critica; 2) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando che la corte territoriale avesse erroneamente addossato alla banca l'onere di produrre il contratto di conto corrente e gli estratti conto mancanti, nonostante l'attrice avesse allegato solo un contratto verbale e la banca fosse soggetto cessionario estraneo ai rapporti originari.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Ha ritenuto infondata la censura sull'ammissibilità dell'appello, richiamando il principio secondo cui l'atto di appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni contestate e delle ragioni di dissenso rispetto alla sentenza impugnata, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione; nella specie la critica alla sentenza di primo grado era sufficientemente specifica. Ha poi respinto la censura sull'onere della prova, osservando che, in una domanda di ripetizione di indebito fondata sulla nullità di clausole bancarie, spetta comunque all'attore dimostrare il pagamento e l'assenza di causa giustificativa, e che, ove si contesti la mancanza di una pattuizione scritta di interessi ultralegali, l'onere di provare il titolo grava su chi allega l'esistenza del contratto e la legittimità degli addebiti. Ha inoltre ribadito che il correntista non è tenuto a produrre necessariamente tutti gli estratti conto mensili, potendo la ricostruzione desumersi anche da altri mezzi istruttori e dalla consulenza tecnica contabile, e ha dichiarato inammissibile la doglianza relativa all'estraneità della società cessionaria ai rapporti originari perché non accompagnata da specifica censura sulla statuizione di legittimazione passiva. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    "la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità"

    L'appello è ammissibile se consente di individuare chiaramente le parti della sentenza censurate, le modifiche richieste e le ragioni di dissenso, senza formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.

  • art. 434 c.p.c.

    "la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità"

    Per l'appello nel rito del lavoro vale il medesimo criterio di specificità: occorre una chiara confutazione delle ragioni del primo giudice.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova segue la regola generale: chi agisce per la ripetizione deve provare il pagamento e la mancanza di causa; chi allega la legittimità di addebiti fondati su un titolo contrattuale deve provare il titolo invocato quando la relativa pattuizione scritta è contestata.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura sulla valutazione della prova è infondata quando la ricostruzione del rapporto è fondata su estratti conto, consulenza tecnica e documentazione disponibile, secondo il prudente apprezzamento del giudice.

  • art. 210 c.p.c.

    L'ordine di esibizione può essere utilizzato per acquisire documenti necessari alla ricostruzione del rapporto quando una parte li contesta o non li possiede; la mancata ottemperanza rileva ai fini probatori.

  • art. 117 T.U.B.

    Il correntista può chiedere l'esibizione della documentazione bancaria rilevante anche in corso di causa.

  • art. 119 T.U.B.

    È richiamato come base per la richiesta di produzione della documentazione bancaria relativa al rapporto.

  • art. 1284 c.c.

    Gli interessi ultralegali presuppongono un accordo scritto; in mancanza della prova di tale pattuizione non possono essere applicati.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.

    In caso di rigetto del ricorso viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, l'inammissibilità non deriva dalla mera riproposizione delle difese di primo grado se l'atto consente comunque di individuare con chiarezza le statuizioni censurate e le ragioni della critica alla sentenza impugnata.
  • In una domanda di ripetizione di indebito relativa a un rapporto bancario, l'attore deve provare il pagamento e l'assenza di una causa giustificativa della prestazione; se però contesta la mancanza del titolo scritto per interessi ultralegali o altre condizioni non negoziate, la prova della pattuizione grava sulla parte che ne afferma l'esistenza.
  • La mancanza di tutti gli estratti conto mensili non impedisce automaticamente la ricostruzione del rapporto bancario, potendo il saldo essere determinato anche attraverso documenti disponibili e consulenza tecnica contabile.
  • Quando una parte si dichiara cessionaria di un ramo d'azienda comprendente anche il contenzioso relativo al rapporto dedotto in giudizio, la doglianza sulla propria estraneità ai rapporti originari è inammissibile se non investe specificamente la statuizione di legittimazione passiva.
  • Le censure di legittimità che investono la valutazione probatoria non possono trasformarsi in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito se la decisione impugnata ha applicato correttamente i criteri di riparto dell'onere della prova e ha motivato sulla base degli elementi istruttori acquisiti.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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