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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30631/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia riguarda una domanda di ripetizione di indebito proposta dalla società correntista per ottenere la restituzione delle somme che assumeva essere state illegittimamente addebitate sul conto corrente, per effetto di anatocismo, interessi ultralegali e interessi usurari. I giudici di merito avevano rigettato la domanda perché la società non aveva prodotto né il contratto di conto corrente né gli estratti conto, e aveva ritenuto meramente esplorativa la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio; inoltre aveva escluso l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. per mancata prova di una preventiva richiesta alla banca, ai sensi dell'art. 119, comma 4, T.U.B. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con cinque motivi, violazione degli artt. 2697 c.c., 119, comma 4, T.U.B., 210, 61, 191, 115, 116, 1374, 1375, 1856, 1713 c.c. e di varie norme processuali, sostenendo: (i) che il diritto del cliente di ottenere la documentazione bancaria poteva essere azionato anche in giudizio tramite esibizione; (ii) che una sua lettera stragiudiziale del 13 novembre 2000 avrebbe costituito richiesta di documentazione; (iii) che, anche a fronte di produzione documentale incompleta, il giudice avrebbe dovuto ammettere CTU e ordine di esibizione; (iv) che la banca non avrebbe contestato in modo specifico l'anatocismo e gli interessi ultralegali; (v) che la mancata riproposizione dell'istanza di esibizione in precisazione delle conclusioni non poteva essere decisiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente, i primi tre motivi, chiarendo che il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione bancaria ex art. 119, comma 4, T.U.B. può essere fatto valere in giudizio tramite istanza ex art. 210 c.p.c. solo se risulti che la documentazione sia stata previamente richiesta alla banca e questa non vi abbia ottemperato senza giustificazione. Nel caso concreto, la Corte ha condiviso l'accertamento di merito secondo cui la lettera prodotta non conteneva una vera richiesta di copia della documentazione, ma solo un sollecito al ricalcolo delle competenze e un generico invito a inviare un rendiconto; tale accertamento non poteva essere sovvertito in cassazione. Ha poi dichiarato inammissibile il quarto motivo, rilevando che la Corte territoriale aveva accertato la genericità delle allegazioni della correntista e la contestazione, in giudizio e fuori dal giudizio, delle pretese avversarie. Anche il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la mancata ammissione della CTU e dell'esibizione non dipendeva dalla dedotta mancata riproposizione dell'istanza, ma dalla mancanza dei presupposti sostanziali e probatori per accogliere la richiesta. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per ribadire che grava sul correntista l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi dell'azione di ripetizione dell'indebito.

  • art. 119, comma 4, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.)

    il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione bancaria può essere fatto valere in giudizio, ma solo se la documentazione sia stata previamente richiesta alla banca e questa non abbia ottemperato senza giustificazione.

  • art. 210 c.p.c.

    l'ordine di esibizione è ammissibile in concorso con i presupposti propri della norma e non può supplire alla totale mancanza di prova della preventiva richiesta ex art. 119, comma 4, T.U.B.

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato nel quadro delle censure sulla CTU, ma la Corte ha escluso che la consulenza potesse essere disposta in assenza di un adeguato supporto probatorio.

  • art. 191 c.p.c.

    richiamato dalle parti in relazione alla consulenza tecnica, senza che la Corte ne traesse un principio autonomo diverso dall'inammissibilità della CTU esplorativa.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per censurare la ritenuta contestazione delle pretese, ma la Corte ha confermato che la banca aveva contestato le allegazioni dell'attrice.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento della censura.

  • art. 1374 c.c.

    invocato dalla ricorrente a sostegno della pretesa interpretazione della richiesta stragiudiziale, ma senza seguito.

  • art. 1375 c.c.

    invocato dalla ricorrente a sostegno di doveri di correttezza/buona fede nella gestione della richiesta documentale, ma senza accoglimento.

  • art. 1283 c.c.

    richiamato incidentalmente per il divieto di anatocismo, quale ragione del sollecito al ricalcolo delle competenze.

  • art. 1856 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla gestione del rapporto bancario, senza assunzione di un autonomo principio decisorio.

  • art. 1713 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla rendicontazione, senza accoglimento della censura.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il procedimento in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ripetizione dell'indebito su conto corrente bancario, il correntista che agisca per anatocismo o interessi ultralegali deve allegare e provare in modo specifico i fatti costitutivi della pretesa, non potendo pretendere che consulenza tecnica d'ufficio o ordine di esibizione suppliscano integralmente al difetto di prova.
  • L'istanza giudiziale di esibizione della documentazione bancaria ex art. 210 c.p.c. presuppone che il cliente abbia previamente richiesto alla banca copia della documentazione ai sensi dell'art. 119, comma 4, T.U.B. e che la banca non vi abbia ottemperato senza giustificazione.
  • La mera richiesta di ricalcolo delle competenze o di un generico rendiconto non equivale, di per sé, all'esercizio del diritto di ottenere copia della documentazione bancaria rilevante ai fini dell'esibizione giudiziale.
  • Una consulenza tecnica contabile ha natura meramente ausiliaria e non può essere disposta come mezzo esplorativo per ricercare fatti non adeguatamente allegati e documentati dalla parte onerata della prova.
  • La censura per omessa considerazione della mancata contestazione è infondata quando il giudice di merito accerti che la controparte ha effettivamente contestato, almeno in termini generali, le allegazioni avversarie, soprattutto se queste sono a loro volta generiche.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteProveSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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