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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22711/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente, tramite difensore di fiducia, impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale monocratico di Varese che aveva rigettato l'istanza ex art. 671 c.p.p. di riconoscimento della continuazione tra più reati oggetto di diverse sentenze definitive. La difesa deduceva, in sostanza, l'erroneità della motivazione e l'inosservanza di legge in relazione agli artt. 81, comma 2, c.p. e 671 c.p.p., sostenendo che il giudice dell'esecuzione avesse erroneamente escluso l'unicità del disegno criminoso. Il provvedimento impugnato aveva fondato il diniego su una pluralità di elementi: l'elevato intervallo temporale tra le condotte, commesse dal 2016 al 2021; la loro esecuzione in aree geografiche molto distanti; l'eterogeneità dei beni giuridici offesi; l'assenza di un comune modus operandi; la mancanza, nelle sentenze richiamate, di una preventiva deliberazione unitaria sin dal primo reato. Il tribunale aveva altresì escluso che lo stato di tossicodipendenza potesse valere come fattore unitario ai fini della continuazione, ritenendolo piuttosto indice di una generale propensione a delinquere e di autonome determinazioni criminose. In Cassazione il ricorso contestava tale ricostruzione, ma la Corte ha ritenuto le censure meramente fattuali, manifestamente infondate e comunque non consentite in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse correttamente applicato i principi sul medesimo disegno criminoso, escludendo la continuazione sulla base di elementi logici e convergenti: lunga distanza temporale, diversità dei luoghi, eterogeneità dei reati, assenza di un comune modus operandi e mancanza di prova di una preventiva programmazione unitaria. Ha inoltre affermato che la tossicodipendenza, di per sé, non introduce una presunzione di continuazione e non consente di sostituire al medesimo disegno criminoso un mero stile di vita delinquenziale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, disponendo anche l'oscuramento dei dati identificativi.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    L'istituto della continuazione in executivis richiede comunque la prova del medesimo disegno criminoso; il giudice dell'esecuzione non può riconoscerla sulla base del solo stile di vita del soggetto o della sua tossicodipendenza.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Il medesimo disegno criminoso postula una preventiva programmazione unitaria dei reati, almeno nelle loro linee essenziali, sin dal primo episodio.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    È disposto l'oscuramento dei dati identificativi per esigenze di riservatezza, trattandosi di provvedimento relativo a una condizione personale dell'interessato.

  • artt. 624 e 640 c.p.

    Richiamati nel provvedimento impugnato come reati che incidono sul patrimonio e che, insieme ad altri, mostrano l'eterogeneità dei beni giuridici offesi.

  • art. 337 c.p.

    Richiamato nel provvedimento impugnato come reato contro il buon funzionamento della pubblica amministrazione.

  • art. 385 c.p.

    Richiamato nel provvedimento impugnato come reato che offende l'amministrazione della giustizia.

  • art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011

    Richiamato nel provvedimento impugnato come ulteriore titolo di reato appartenente a un ambito diverso, valorizzando l'eterogeneità delle fattispecie.

Massime di principio

  • Per il riconoscimento della continuazione, anche in fase esecutiva, non basta la mera abitualità criminosa o un generico stile di vita orientato al reato: occorre un programma unitario di condotte illecite previamente ideato e voluto.
  • La prova del medesimo disegno criminoso non può essere desunta soltanto dall'analogia tra i reati, dalla contiguità del contesto in cui sono maturati o da una spinta delinquenziale genericamente economica.
  • La mera esigenza di procurarsi denaro per acquistare droga, in assenza di ulteriori indicatori di programmazione originaria, è un movente troppo generico per integrare il medesimo disegno criminoso.
  • La tossicodipendenza non opera come presunzione automatica di continuazione: anche per il tossicodipendente resta necessaria la dimostrazione che, al momento del primo reato, i successivi fossero già stati programmati almeno nelle linee essenziali.
  • Il giudice dell'esecuzione può negare la continuazione valorizzando elementi convergenti quali ampiezza dell'arco temporale, distanza geografica delle condotte, eterogeneità dei beni giuridici offesi, assenza di un comune modus operandi e mancanza di preventiva deliberazione unitaria.
  • Il riconoscimento della continuazione accordato in singole sentenze per gruppi di reati non vincola il giudice dell'esecuzione rispetto ad altri fatti, perché si tratta di un giudizio autonomo e circoscritto ai capi allora esaminati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

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