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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18037/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

Un agente della riscossione notificava a un contribuente un'intimazione di pagamento riferita a una cartella per omesso versamento di IVA e IRPEF per l'anno d'imposta 1998. Il contribuente impugnava l'atto deducendo l'omessa notifica degli atti prodromici, la decadenza della pretesa erariale e la prescrizione quinquennale dei crediti tributari. In primo grado il ricorso veniva dichiarato inammissibile perché tardivo, per non avere il contribuente impugnato i precedenti atti esattoriali. In appello la decisione veniva confermata, anche richiamando la preclusione derivante dalla proposizione delle medesime questioni in altro contenzioso parallelo, e ritenendo comunque insussistenti decadenza e prescrizione. In cassazione il ricorrente articolava quattro motivi: omesso esame di un fatto decisivo relativo alla notificazione della cartella presupposta; violazione delle norme sulla prescrizione e sull'interruzione; violazione dell'art. 39 c.p.c. per asserita ammissibilità della doppia impugnazione di estratto di ruolo e intimazione; violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese. L'Agenzia eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale al difensore.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto da difensore privo di ius postulandi, ritenendo inidonee tutte le procure prodotte. Ha osservato che una procura era antecedente alla sentenza impugnata e priva di riferimento specifico al giudizio di legittimità; un'altra era priva di indicazione del difensore, dell'autenticazione della sottoscrizione e del riferimento alla sentenza e comunque successiva alla notificazione del ricorso; una terza era stata rilasciata dopo la notificazione del ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma in favore della controparte ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore importo per contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 380bis c.p.c.

    istanza di decisione ex art. 380bis cod. proc. civ.

    La definizione accelerata del giudizio può condurre alla declaratoria di inammissibilità e legittimare la condanna ex art. 96 c.p.c. nei casi previsti dalla norma processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo relativo alla notificazione della cartella presupposta.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la violazione di legge in tema di prescrizione, consumazione dell'impugnazione e spese.

  • artt. 139 c.p.c. e ss.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere l'inesistenza o l'omessa notifica della cartella presupposta.

  • art. 2948, comma 3, c.c.

    Invocato dal ricorrente a fondamento della prescrizione quinquennale dei crediti tributari riscossi mediante ruolo.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di interruzione della prescrizione.

  • art. 39 c.p.c.

    Invocato per sostenere che non sussistesse un divieto di doppia impugnazione dell'estratto di ruolo e dell'intimazione di pagamento.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per censurare la condanna alle spese di lite.

  • art. 365 c.p.c.

    La Corte lo richiama, in combinato con l'art. 83 c.p.c., come base del requisito della procura speciale per il ricorso per cassazione.

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    La procura al ricorso per cassazione deve essere speciale, congiunta al ricorso e temporalmente successiva alla sentenza impugnata e anteriore alla notificazione del ricorso.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato come espressione del principio di conservazione, utilizzato anche nell'interpretazione della validità della procura in ambito processuale.

  • art. 159 c.p.c.

    Richiamato quale norma processuale che esprime il principio di conservazione degli atti giuridici.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La conformità della decisione alla proposta ex art. 380bis è stata ritenuta indice della ricorrenza dei presupposti per la condanna per abuso del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Sono stati ravvisati i presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di definizione del ricorso con inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la procura speciale deve essere specificamente riferibile al giudizio di legittimità e alla sentenza impugnata; non è sufficiente una procura generica o priva di elementi idonei a collegarla all'impugnazione proposta.
  • Ai fini della validità della procura per cassazione assume rilievo decisivo la connessione fisica o informatica con il ricorso, ma il conferimento deve comunque essere successivo alla pubblicazione della decisione impugnata e anteriore alla notificazione del ricorso.
  • Se dagli atti prodotti emergono procure incongrue, prive di specifico riferimento al giudizio, mancanti di autenticazione o temporalmente incompatibili, il ricorso è inammissibile per difetto di ius postulandi.
  • Nel procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, la decisione conforme alla proposta può integrare presupposto per la condanna della parte ricorrente ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
  • Il principio di conservazione degli atti non può sanare la mancanza dei requisiti minimi di specialità e riferibilità della procura al giudizio di cassazione.
  • La censura su prescrizione, notifiche o doppia impugnazione resta irrilevante quando il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio preliminare della rappresentanza processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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