Cassazione Civile, Ordinanza n. 27790/2022 del 22/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (committenti)
La controversia
La controversia nasce da opere edili eseguite su un immobile di proprietà di più soggetti, che assumevano la presenza di gravi vizi costruttivi e chiedevano il risarcimento dei danni al progettista-direttore dei lavori e all'impresa esecutrice. In primo grado venivano accolte le domande, con condanna solidale per i vizi della copertura e ulteriore condanna del solo direttore dei lavori per i danni alle murature perimetrali. In appello, dopo una precedente sentenza di cassazione che aveva cassato la decisione sul punto della prescrizione, la Corte territoriale escludeva la prescrizione e riteneva che l'appaltatore rispondesse dei vizi dell'opera in concorso con il direttore dei lavori, escludendo che l'appaltatore avesse provato di avere manifestato dissenso rispetto alle scelte progettuali o di avere operato quale mero nudus minister. Nel ricorso per cassazione l'impresa edile deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 c.c. e omesso esame di atti decisivi, sostenendo che i vizi fossero imputabili esclusivamente alla errata progettazione e che la Corte d'appello non avesse considerato la sentenza di primo grado e la consulenza tecnica d'ufficio.
La decisione
La Corte ha dapprima rilevato un profilo di improcedibilità legato alla mancata produzione dell'avviso di ricevimento della notificazione della sentenza impugnata, richiamando il principio per cui tale avviso non è surrogabile con la sola stampa dell'esito online della consegna. Tuttavia ha poi precisato che, a prescindere dalla tempestività, il ricorso era comunque inammissibile perché le censure non colpivano la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva applicato il principio della presunzione iuris tantum di პასუხისმგabilità dell'appaltatore per i vizi dell'opera, superabile solo se provi di avere espresso dissenso e di avere eseguito l'appalto come nudus minister per insistenze del committente. Il ricorrente si era limitato ad affermare che i vizi dipendevano da errata progettazione, senza confrontarsi con tale accertamento e senza dimostrare la decisività delle dedotte omissioni. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
violazione per falsa applicazione dell'art. 1669 c.c.
La Corte richiama la disciplina della responsabilità dell'appaltatore per gravi difetti dell'opera e ne conferma l'operatività secondo il principio della presunzione iuris tantum di responsabilità, superabile solo con prova del dissenso dell'appaltatore e della sua esecuzione quale nudus minister.
Con la memoria di cui all'art. 380-bis, comma 2 c.p.c. il ricorrente ha depositato copia dell'esito della spedizione
La memoria può integrare la documentazione, ma nel caso il deposito dell'esito di spedizione non valeva a surrogare l'avviso di ricevimento mancante.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis
L'ulteriore importo dovuto è parametrato al contributo unificato previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso è inammissibile quando le censure non si confrontano con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e si limitano a contrapporre una diversa lettura dei fatti o delle risultanze istruttorie.
- L'avviso di ricevimento della notificazione della sentenza non può essere sostituito dalla sola stampa dell'esito online della consegna postale, poiché è il timbro postale a fare fede della regolarità della notificazione.
- In materia di gravi difetti dell'opera ex art. 1669 c.c., l'appaltatore è presunto responsabile iuris tantum, salvo che provi di aver manifestato dissenso rispetto alle scelte progettuali e di avere eseguito l'opera come mero nudus minister per insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo.
- La deduzione di un omesso esame di atti decisivi non è sufficiente se non dimostra in modo specifico come tali atti avrebbero imposto una decisione diversa rispetto al principio di diritto applicato dal giudice di merito.
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