Cassazione Civile, Ordinanza n. 24946/2026 del 02/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
Le società creditrici avevano ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di forniture di energia elettrica; una parte del credito era stata ceduta a una società di factoring. Il consorzio destinatario del decreto aveva proposto opposizione e le società avevano chiamato in causa un altro consorzio, accorpato al primo. Il Tribunale di Milano, anche sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio, aveva accertato il credito per quanto dovuto e condannato i due consorzi al pagamento in solido. La Corte d'appello di Milano aveva confermato la decisione, ritenendo legittima l'acquisizione, da parte del consulente tecnico d'ufficio, della documentazione richiesta dalle società mediante tempestiva istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e reputando adeguata la ricostruzione dei consumi fondata sulle misurazioni del contatore del distributore, del cui corretto funzionamento non era stata fornita prova contraria. I consorzi hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo hanno denunciato la violazione degli artt. 2697 c.c., 115, 183, 153 e 210 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che il consulente avesse utilizzato documenti illegittimamente acquisiti, relativi ai fatti costitutivi principali del credito, senza che le società avessero previamente richiesto stragiudizialmente la documentazione alle parti che la detenevano; hanno inoltre contestato che la documentazione già prodotta fosse sufficiente a dimostrare consumi e credito. Con il secondo motivo hanno denunciato la violazione degli artt. 360, n. 5, e 132, n. 4, c.p.c., lamentando l'omesso esame delle critiche dei consulenti di parte alla consulenza d'ufficio: parzialità e genericità della documentazione, mancata acquisizione dei dati dettagliati di prelievo di potenza, mancata considerazione delle fasce orarie tariffarie, mancata analisi delle fatture, uso di consumi mensili anziché letture mensili, mancata applicazione delle costanti di lettura, omessa considerazione della temporalità e progressività dei consumi e erroneo calcolo degli interessi. Con il terzo motivo hanno censurato la regolazione delle spese processuali, quale conseguenza dell'asserita fondatezza delle precedenti doglianze.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il consulente tecnico d'ufficio, nei limiti dell'incarico e nel contraddittorio, può acquisire i documenti necessari a rispondere ai quesiti quando le parti abbiano tempestivamente richiesto al giudice un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., anche se i documenti riguardano fatti principali gravanti sull'onere probatorio delle parti. La richiesta di esibizione costituisce infatti uno strumento istruttorio utilizzabile per assolvere tale onere. Non era inoltre necessaria una previa richiesta stragiudiziale alla parte detentrice dei documenti, trattandosi di documentazione individuabile e nella disponibilità dei destinatari dell'ordine, non risultando che le parti attrici potessero acquisirla autonomamente. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato. La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. era preclusa dalla doppia decisione conforme di merito, non essendo stata dimostrata una divergenza tra le motivazioni dei giudici precedenti. La stessa preclusione impediva di prospettare il travisamento della prova come critica all'analisi dei dati effettuata dal consulente, risolvendosi altrimenti la doglianza in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio, estranea al giudizio di legittimità. Non sussisteva neppure una radicale carenza motivazionale, poiché la Corte d'appello aveva condiviso la consulenza e indicato che i consumi erano stati ricostruiti sulla base delle misurazioni del contatore del distributore, il cui malfunzionamento non era stato dimostrato. Le ulteriori contestazioni sono state ritenute generiche, prive di adeguata illustrazione e non potenzialmente decisive; la questione degli interessi moratori è stata inoltre ritenuta nuova e comunque inammissibile. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché dipendeva dall'accoglimento delle precedenti censure. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna controricorrente, liquidate in 12.000 euro, oltre 200 euro per esborsi, spese forfettarie e accessori, nonché all'eventuale versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti in relazione all'onere della prova dei fatti costitutivi del credito; la Corte ha chiarito che la richiesta di ordine di esibizione può costituire uno strumento istruttorio utilizzabile per assolvere tale onere.
Consente l'ordine giudiziale di esibizione; i documenti acquisiti in esecuzione di una tempestiva istanza di esibizione possono essere acquisiti dal consulente tecnico d'ufficio, nei limiti dell'incarico e nel contraddittorio, anche se pertinenti a fatti principali.
La Corte ha escluso che l'acquisizione della documentazione da parte del consulente tecnico d'ufficio, nelle condizioni indicate, comporti la nullità relativa dell'attività processuale.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla valutazione del materiale probatorio; la censura è stata respinta in quanto diretta sostanzialmente a una rivalutazione dei dati istruttori.
Richiamato dai ricorrenti nell'ambito delle doglianze sull'attività istruttoria e sulla documentazione utilizzata.
Richiamato dai ricorrenti nel primo motivo, senza che la Corte ne abbia enunciato una specifica applicazione decisiva.
art. 111 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alle garanzie processuali, senza accoglimento della relativa censura.
La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo è stata ritenuta preclusa dalla doppia conforme e comunque non idonea a ottenere una rivalutazione dei dati di causa.
La Corte ha escluso la radicale carenza motivazionale, poiché la sentenza d'appello aveva indicato le ragioni del recepimento della consulenza tecnica e del riferimento alle misurazioni del contatore.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
Richiamato quale fondamento della preclusione, oggi riferita all'art. 360, quarto comma, c.p.c., per la censura di omesso esame in presenza di doppia decisione conforme.
art. 360, quarto comma, c.p.c.
La Corte ha applicato la preclusione derivante dalla doppia decisione conforme quanto all'accertamento fattuale dei giudici di merito.
La censura sulle spese è stata ritenuta assorbita dal rigetto delle doglianze principali; la condanna alle spese è stata posta a carico dei ricorrenti secondo soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto e nella misura dovuta.
Massime di principio
- Il consulente tecnico d'ufficio, nei limiti delle indagini affidategli e nel rispetto del contraddittorio, può acquisire i documenti necessari a rispondere ai quesiti quando una parte abbia tempestivamente richiesto al giudice un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., anche se tali documenti riguardano fatti principali soggetti all'onere probatorio della parte.
- La richiesta di ordine di esibizione giudiziale è uno strumento istruttorio utilizzabile dalla parte per assolvere il proprio onere della prova; non è necessaria, quale condizione generale, una previa richiesta stragiudiziale dei documenti alla parte che li detiene.
- In presenza di doppia decisione conforme sull'accertamento fattuale, è preclusa la denuncia di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente dimostri una concreta divergenza tra le decisioni di merito.
- La deduzione del travisamento della prova non può essere utilizzata per ottenere in cassazione una nuova lettura o rivalutazione dei documenti e dei dati esaminati dai giudici di merito.
- Non sussiste omessa motivazione quando il giudice di merito recepisce una consulenza tecnica d'ufficio e indica il criterio tecnico utilizzato per la ricostruzione del fatto, purché la motivazione consenta di comprendere il percorso decisionale.
- Le contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio devono essere specifiche, adeguatamente illustrate e potenzialmente decisive; doglianze generiche o prive dell'indicazione concreta dell'incidenza alternativa sul risultato non consentono il sindacato di legittimità.
- La questione relativa alla misura degli interessi, se non adeguatamente dedotta e coltivata nelle fasi di merito e se richiede accertamenti sulla contrattualistica, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
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